Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1942 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti presso la sede legale dell’ente, anziché presso il procuratore costituito, non integra i presupposti dell’estinzione del giudizio ex art. 84, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm., ma costituisce atto univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ostativa all’esame del merito. Il processo amministrativo, informato al principio dispositivo e alla piena disponibilità dell’interesse al ricorso fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, impone al giudice di non pronunciarsi nel merito quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione.

Il Fatto

La banca ricorrente aveva proposto domanda dinanzi alla Corte dei conti per l’accertamento della cessazione dell’efficacia di una convenzione di tesoreria intercorsa con il Comune e per la condanna dell’ente al pagamento delle fatture relative al servizio reso nel periodo successivo alla scadenza contrattuale, in via subordinata a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ..

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La banca ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al TAR Sicilia, che ha dapprima disposto incombenti istruttori e poi sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alle Sezioni Unite. Queste hanno concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo. Prima dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la qualificazione giuridica della rinuncia depositata. L’art. 84 cod. proc. amm. richiede che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, in assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingua.

Nel caso concreto la rinuncia, intervenuta in adempimento di un accordo transattivo sottoscritto dall’ente e non dal suo difensore, è stata notificata al Comune presso la sede legale e non presso il procuratore costituito. Difettano pertanto i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio.

La notifica irrituale non resta tuttavia priva di effetti. Il comma 4 dell’art. 84 cod. proc. amm. consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Da tale rinuncia irrituale la Corte trae il convincimento che l’interesse alla decisione sia venuto meno.

Il Collegio richiama il Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2022, n. 4263, secondo cui anche in assenza delle condizioni dell’art. 84, commi 1, 2 e 3, il comportamento processuale delle parti può fondare una fattispecie di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ostativa alla disamina del merito. Richiama inoltre il TAR Bari, n. 439/2024 su fattispecie analoga.

Il giudice amministrativo è processo di parti e vige il principio dispositivo: la ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, non potendo il giudice pronunciarsi nel merito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm.. Le spese processuali sono compensate in ragione dell’andamento complessivo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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