Modifica scheda dopo contestazione viola l’affidabilità del vigile (TAR Emilia-Romagna n. 1287 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta del dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, pur previa autorizzazione alla riapertura, modifichi la scheda di un intervento di soccorso il giorno successivo alla notifica della contestazione degli addebiti, sostituendo la dicitura “incendio” con “principio di incendio”, integra violazione dei doveri di particolare affidabilità ed integrità richiesti dall’appartenenza al Corpo. La rilevanza disciplinare non risiede nell’atto formale di riapertura della scheda, bensì nella sua contestualizzazione temporale e nella finalità di fornire una rappresentazione dei fatti più favorevole all’incolpato. Il termine di conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla contestazione degli addebiti relativa alla specifica condotta sanzionata e non da quella concernente un diverso e autonomo comportamento già definito con separato procedimento.
Il Fatto
Un appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco veniva sottoposto a procedimento disciplinare per la gestione di un intervento di soccorso, conclusosi con la sanzione del rimprovero scritto. Il giorno successivo alla notifica dell’avvio di tale primo procedimento, il dipendente richiedeva e otteneva la riapertura della scheda dell’intervento, modificando la qualificazione dell’evento da “incendio” a “principio di incendio”.
All’esito del primo procedimento, il Comandante provinciale segnalava all’Ufficio centrale competente il fatto ulteriore della modifica della scheda. La Direzione centrale contestava al dipendente la violazione dei doveri di particolare affidabilità e integrità, ritenendo la modifica finalizzata a sminuire l’entità dello scenario fronteggiato, e irrogava la sanzione pecuniaria di un’ora. Rigettata l’istanza di autotutela, il dipendente impugnava i provvedimenti deducendo tre motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il primo motivo concernente la violazione dei termini procedimentali. Il Collegio ha rilevato che il Comandante provinciale non poteva essere a conoscenza della modifica della scheda alla data della prima contestazione, poiché la condotta era stata posta in essere il giorno successivo. La comunicazione alla Direzione centrale del fatto ulteriore, avvenuta entro cinque giorni dalla chiusura del primo procedimento, e la conclusione del secondo procedimento entro centoventi giorni dalla contestazione del 5 febbraio 2024 risultavano pertanto tempestive.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso che la rilevanza disciplinare della condotta dipenda dall’illegittimità della riapertura della scheda. L’elemento decisivo è invece la contestualizzazione: la modifica, sia pure autorizzata, interveniva il giorno successivo alla ricezione della contestazione relativa alla gestione dell’intervento e sostituiva la dicitura in senso favorevole al dipendente. La valutazione dell’Amministrazione, che ha ravvisato nella condotta l’intento di fornire una rappresentazione dei fatti più conveniente, è stata ritenuta espressione di discrezionalità non viziata da illogicità o travisamento.
Il terzo motivo, incentrato sulla pretesa natura meramente formale della modifica e sull’adeguamento alla qualificazione originaria, è stato respinto in quanto la sostituzione della dicitura incideva sulla corretta qualificazione dell’intervento e sulle modalità con cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, circostanza rilevante proprio nell’ambito del primo procedimento disciplinare.
Il Collegio ha pertanto ritenuto la condotta lesiva dei doveri di cui all’art. 36, comma 3, lett. a), CCNL 5.4.1996 e all’art. 7, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 64/2012, che impongono al personale del Corpo di collaborare con diligenza osservando le norme e le disposizioni dell’Amministrazione, e coerente con i doveri di particolare affidabilità ed integrità richiesti dalla delicatezza dei compiti istituzionali. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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