Silenzio sull’ottemperanza ambientale in materia di VIA e obbligo di provvedere (TAR Sicilia n. 1940 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio si configura ogni volta che l’Amministrazione, compulsata da un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, omette di concludere il procedimento nel termine dovuto, a prescindere dal contenuto discrezionale o vincolato del provvedimento. L’obbligo di provvedere non sorge solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità o la peculiarità della fattispecie lo impongano, e permane anche se l’Amministrazione ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In materia di VIA, decorsi i termini dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 per la verifica di ottemperanza, l’inerzia è illegittima e il giudice ordina di concludere l’attività entro un termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, restando impregiudicato il merito delle determinazioni amministrative.

Il Fatto

Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili ha presentato alla Regione Siciliana istanza di PAUR per un impianto fotovoltaico da realizzare con le opere connesse. Con D.A. n. 103/GAB del 24.03.2023 l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni della Commissione Tecnica Specialistica.

Ottemperate le condizioni, la società ha inoltrato istanza protocollata il 22.09.2025 per l’avvio del procedimento di verifica di ottemperanza. L’Amministrazione ha comunicato la procedibilità e riconosciuto i termini perentori dell’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006. Non essendo intervenuto il provvedimento, nonostante sollecito e diffida, la società ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna a concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un preliminare inquadramento dei ricorsi ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.: il silenzio presuppone un comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato o nella mancata evasione dell’istanza che sollecita l’esercizio di pubblici poteri. Il ricorso è esperibile in presenza di un obbligo di provvedere rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte.

Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 738 del 2023 e Cons. Stato, sez. VI, n. 7703 del 2022, il Tribunale afferma che non basta l’inosservanza del termine procedimentale, occorrendo la violazione di un preciso obbligo di provvedere. Tale obbligo discende non solo dalla legge, ma anche da principi generali, dalla peculiarità della fattispecie e, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, da ragioni di giustizia ed equità, ogniqualvolta sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni amministrative.

Su questa linea, con riferimento a TAR Calabria, Catanzaro, n. 742 del 2024, TAR Sardegna n. 342 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 4666 del 2023, si chiarisce che l’Amministrazione non può restare inerte neppure se ritiene la domanda irricevibile o infondata: deve in ogni caso rispondere, consentendo al privato di difendersi.

Nel merito, il Collegio applica i termini dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 — trenta giorni dal ricevimento della documentazione — e del successivo comma 4, che assegna ulteriori novanta giorni all’autorità competente. La ricostruzione temporale conferma che, alla data di notifica del ricorso, erano spirati sia il termine del 24 ottobre 2025 sia quello del 22 gennaio 2026.

Il ricorso è dunque fondato. Il Tribunale dichiara illegittimo il silenzio e ordina all’Assessorato di concludere la verifica di ottemperanza entro trenta giorni. Per l’ipotesi di persistente inerzia nomina sin d’ora, ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega, restando impregiudicato il merito delle determinazioni. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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