Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 1602 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza non produce gli effetti tipici dell’art. 84 cod. proc. amm., ma non impedisce la definizione del giudizio. Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha negato il riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito presso un’università estera, insieme agli atti presupposti richiamati in epigrafe, chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento.

Nel corso del giudizio l’istanza cautelare è stata accolta. Successivamente il ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, in ragione dell’iscrizione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 71/2024 e del D.I. n. 77 del 24 aprile 2025, chiedendo la compensazione delle spese. La causa è pervenuta alla pubblica udienza e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’atto di rinuncia depositato dal ricorrente. La dichiarazione è stata sottoscritta e depositata, ma non risulta notificata all’Amministrazione nel termine previsto dall’art. 84 cod. proc. amm., che impone la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Da qui l’impossibilità di addivenire a una pronuncia di estinzione fondata sull’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.: le formalità richieste dalla norma non sono state osservate, sicché la rinuncia non è idonea a produrre gli effetti tipici che il legislatore vi ricollega.

Il Collegio richiama però l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente al giudice, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale disposizione può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale (è citata TAR Milano, Sez. II, n. 305 del 2022). Il principio consente di valorizzare il contenuto della dichiarazione anche quando la stessa sia affetta da vizi di forma.

Applicando tale principio, la dichiarazione di rinuncia esprime con evidenza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne consegue la definizione del giudizio mediante sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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