Decadenza dal riscatto oneroso dei periodi di supervalutazione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 301 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di riscatto oneroso dei periodi di servizio computabili a domanda è assoggettata al termine di decadenza di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio, stabilito dall’art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973. Tale termine ha natura sostanziale e di ordine pubblico, posta a tutela della certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato. Nessuna disposizione speciale sottrae il riscatto dei periodi oggetto di supervalutazione, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, alla disciplina generale in materia di riscatti. La decadenza opera indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa e assorbe ogni altra questione.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato in quiescenza dal 3 gennaio 2018, è titolare di pensione ordinaria di anzianità calcolata con il sistema misto. Con domanda amministrativa del 13 novembre 2023 ha chiesto all’INPS il riscatto oneroso degli aumenti dei periodi di servizio prestato, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, per il servizio militare di leva e per il periodo di formazione presso la Scuola Allievi.
Secondo il ricorrente, il riscatto gli avrebbe consentito di superare i diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con conseguente diritto al ricalcolo della pensione secondo il sistema retributivo. L’INPS non ha fornito riscontro all’istanza e, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità per mancata previa domanda amministrativa e la decadenza per tardività della domanda rispetto al termine di novanta giorni dalla cessazione dal servizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione decide applicando il principio della ragione più liquida, che consente di definire il giudizio esaminando il motivo suscettibile di assicurarne la definizione, anche in presenza di questioni logicamente prioritarie. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza.
L’art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973 prevede che il dipendente statale possa presentare la domanda di riscatto contestualmente alla dichiarazione di cessazione oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età, pena la decadenza. Se la cessazione interviene prima della scadenza di tale termine, la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.
La giurisprudenza contabile è consolidata nel riconoscere al termine natura decadenziale, trattandosi di istituto di natura sostanziale e di ordine pubblico, posto a tutela della certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato. Nel caso di specie la domanda è stata presentata il 13 novembre 2023, a distanza di oltre cinque anni dalla cessazione, con conseguente maturazione della decadenza.
Non conducono a diverso avviso i precedenti richiamati dal ricorrente: le sentenze citate si limitano a enunciare principi sul diritto al riscatto, valutato quanto a disciplina sostanziale con riferimento alla collocazione temporale dei periodi oggetto di domanda, senza entrare nel merito della tempestività dell’istanza. In quei casi, peraltro, la domanda era stata presentata tempestivamente, e anzi anteriormente alla cessazione dal servizio.
Nessuna disposizione speciale sottrae il riscatto dei periodi di supervalutazione alla disciplina generale dell’art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973, il cui termine corrisponde a un principio generale in materia previdenziale, ispirato alla ratio di tutelare la certezza e la stabilità delle determinazioni concernenti l’erogazione dei trattamenti pensionistici. Il ricorso è quindi inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione e compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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