Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione degli indizi cautelari (Cass. pen. Sez. V n. 10759 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato e resta interno al provvedimento: è inammissibile il ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi indiziari o un diverso esame dei fatti, affidandosi a enunciati assertivi e senza allegare il travisamento degli atti. Il difetto di riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. è censura inconducente quando la gravità indiziaria sia fondata su conversazioni intercettate e non su una chiamata in correità. In tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato dal dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che violenza o minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere a una persona gravemente indiziata del delitto aggravato di rapina, in concorso, in danno della persona offesa. Avverso il provvedimento collegiale la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.

Con tale motivo si è denunciata la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare riguardo alla qualificazione del fatto. Dagli atti – esito delle intercettazioni telefoniche e ambientali e dichiarazioni rese in interrogatorio – non si ricaverebbero i gravi indizi della rapina, perché contraddittori: sarebbe emersa l’aggressione alla persona offesa ma non l’impossessamento dei suoi beni da parte del ricorrente, né vi sarebbe riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. della chiamata in correità. Erroneo, poi, il richiamo ai principi sul dolo concomitante e sopravvenuto, nella specie ricorrendo due reati autonomi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché difetta di specificità ed è versato in fatto, oltre che manifestamente infondato nella parte in cui denuncia la violazione della legge penale. L’impugnazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, prospetta una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in questa sede non consentita, affidandosi a enunciati assertivi, senza neppure allegare il travisamento degli elementi in atti.

Il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari, devoluto alla Corte, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti. Tale controllo deve rimanere interno al provvedimento, non essendo possibile una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o dei fatti indagati. Sul punto la Corte richiama Sez. 4 n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, nonché Sez. 5 n. 15138 del 24/02/2020, Lino.

Quanto al dedotto difetto di riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., l’impugnazione è inconducente, perché l’ordinanza ha fondato la gravità indiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate e non su una chiamata in correità; la Corte richiama Sez. 3 n. 10683 del 07/11/2023 – dep. 2024, Mascia.

Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha attribuito al ricorrente e ai coindagati l’aggressione della persona offesa e, senza soluzione di continuità, l’impossessamento e la sottrazione delle sue res. Ha quindi correttamente affermato che, in tema di rapina, l’elemento psicologico specifico può essere integrato dal dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che violenza o minaccia siano finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto, richiamando Sez. 2 n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi. Ciò esclude la denunciata violazione della legge penale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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