Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su Carta docente (TAR Lazio n. 3250 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., è ammissibile anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, rimaste inadempiute. Spetta al giudice amministrativo accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e adottare i provvedimenti necessari per l’esecuzione del giudicato, purché il titolo sia divenuto definitivo e la parte resistente non dimostri sopravvenienze o elementi ostativi all’adempimento. All’accoglimento consegue la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un termine, la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento e la fissazione delle penalità di mora.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato e dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico previsto per la formazione e l’aggiornamento del personale docente, tramite la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione la relativa somma per gli anni scolastici indicati. Il titolo non era stato impugnato ed era passato in giudicato.
L’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non ha fornito alcun chiarimento né indicazione sulla corretta esecuzione del giudicato, lasciando inadempiuto l’obbligo di provvedere. Da qui il ricorso per ottemperanza, deciso all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il thema decidendum si incentra sull’accertamento dell’inottemperanza al dettato della pronuncia giurisdizionale indicata in epigrafe e sulla predisposizione delle necessarie misure esecutive. La questione verte sul diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015 e sulla conseguente condanna del Ministero ad accreditare gli importi per gli anni scolastici specificati nel titolo.
Il Tribunale rileva che l’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronuncia di cui si domanda l’ottemperanza non risulta essere stata svolta. Negli atti di causa non emergono elementi di alcun genere che dimostrino il contrario, né sopravvenienze che consentano di valutare l’esistenza di elementi ostativi all’adempimento.
A fronte di quanto allegato dalla ricorrente in ordine all’inadempimento della parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella sentenza. Il ricorso è pertanto fondato e la parte resistente deve essere condannata a provvedere, con la fissazione di un termine per l’esecuzione.
Il Collegio dispone inoltre, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, la nomina di un commissario ad acta che, senza compenso e senza facoltà di delega, provveda a dare esecuzione alla pronuncia. Accoglie altresì la domanda di astreinte, ritenuta equa nel caso di specie e liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma in cui si estrinseca il beneficio, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese, liquidate in favore della ricorrente con distrazione, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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