Rinuncia ai ricorsi reciprocamente accettata ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 4800 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ove intervenuta prima dell’udienza di discussione o dell’adunanza in camera di consiglio e ritualmente accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione senza necessità di esame nel merito dei motivi. La rinuncia reciprocamente accettata dalle parti, secondo il disposto dell’art. 390 cod. proc. civ., esonera la Corte da ogni valutazione sulla fondatezza delle censure, restando assorbito ogni profilo di ammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. In tale evenienza non si applica la regola della soccombenza e le spese processuali possono essere compensate, o non liquidate, in ragione dell’accordo raggiunto dalle parti.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari pro quota di una porzione immobiliare di un fabbricato, avevano convenuto in giudizio la vicina per accertare la proprietà indivisa della terrazza di copertura e ottenerne la condanna alla restituzione, all’eliminazione dell’accesso abusivo e del contatore del gas, oltre al risarcimento per infiltrazioni. La convenuta aveva resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione.
Il Tribunale aveva rigettato le domande attrici e la riconvenzionale di usucapione. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 7363/2019, aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale. Avverso tale decisione i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui la controricorrente ha replicato con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità, prima della camera di consiglio, entrambe le parti hanno depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, principale e incidentale, e hanno reciprocamente accettato le rinunce avversarie.
La Corte rileva che l’atto di rinuncia è conforme al modello legale previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., che disciplina l’ipotesi in cui la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione intervenga prima dell’udienza o dell’adunanza camerale.
Il Collegio non procede quindi all’esame dei motivi, non pronunciandosi né sull’ammissibilità né sulla fondatezza delle censure reciprocamente formulate. Il ricorso principale e quello incidentale, di conseguenza, non vengono scrutinati nel merito.
Una volta accertata la regolarità delle rinunce e delle accettazioni, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese processuali, in assenza di una parte soccombente in senso tecnico, non si procede ad alcuna liquidazione.
Nota della Redazione
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