Tetti spesa sanitaria prova superamento a carico Asl (Cass. civ. Sez. I n. 22957 del 09.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima e del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della remunerazione, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto non integra un fatto costitutivo della pretesa, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico dell’Asl. L’osservanza del tetto di spesa è vincolo ineludibile, espressione di un obbligo ex lege prevalente sugli accordi negoziali. La regressione tariffaria va applicata secondo il meccanismo contrattualmente previsto e non può essere sostituita da delibere unilaterali adottate ex post, che non tengono conto del diverso apporto di ciascun centro al superamento del tetto.
Il Fatto
Una società titolare di centro accreditato per prestazioni di laboratorio chiedeva il pagamento di prestazioni erogate, per un periodo compreso tra il 24 e il 30 settembre 2014, in favore degli assistiti dell’Asl. La comunicazione aziendale aveva indicato il raggiungimento del tetto di spesa annuale della macro area di laboratorio per il 30 settembre 2014.
Il Tribunale accoglieva la domanda, rilevando che l’Asl aveva escluso in blocco il pagamento delle prestazioni rese tra la data di superamento accertata a consuntivo e quella comunicata, anziché applicare la regressione tariffaria unica secondo i criteri della delibera regionale. La Corte di appello rigettava il gravame. L’Asl ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un unico motivo, che denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione degli artt. 8-quinquies, 8-sexies e 8-octies del d.lgs. n. 502 del 1992, oltre che delle clausole contrattuali del 29 dicembre 2014. La ricorrente sostiene che, essendo le prestazioni rese dopo la data di esaurimento del limite di spesa, nulla sarebbe dovuto, e che l’Asl non avrebbe alcun onere di deliberare l’accertamento della regressione.
Il motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 32, comma 8, legge n. 449/1997, l’art. 12 del d.lgs. n. 502 del 1992 e l’art. 39 del d.lgs. n. 446/1997 pongono limiti massimi annuali di spesa. L’osservanza del tetto è vincolo ineludibile, misura delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale può acquistare da ciascun erogatore. Il perseguimento degli interessi pubblici prevale su quelli privati, recessivi.
Il passaggio centrale riguarda il riparto dell’onere della prova. La Corte ribadisce che il superamento della capacità operativa massima è fatto impeditivo della remunerazione, da provare a cura del debitore: grava dunque sull’Asl la dimostrazione del superamento del tetto di spesa, non potendosi configurare alcun diritto della struttura al pagamento delle prestazioni eseguite oltre tale limite. Richiama sul punto Cass., sez. 1, n. 5661 del 2021, Cass., sez. 1, n. 4375 del 2023 e Cass., sez. 1, n. 31364 del 2024.
Quanto alla fattispecie, il contratto distingueva due ipotesi: la regressione tariffaria per le prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento del limite, e l’abbattimento del fatturato per quelle rese oltre. Poiché le prestazioni erano state erogate tra il 24 e il 30 settembre 2014, prima della data comunicata del 30 settembre, trovava applicazione la sola regressione. La Corte esclude che essa possa essere modificata da provvedimenti unilaterali adottati ex post, come la delibera che faceva coincidere l’importo della regressione con quello delle prestazioni rese oltre la data di sforamento. Non rileva la tardività del monitoraggio né l’attività del tavolo tecnico: l’esercizio del potere di fissare la regressione non vi è subordinato. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.