Compensazione e crediti pignorati: il curatore non muta la natura del credito (Cass. civ. Sez. V n. 21256 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il subentro del curatore fallimentare nella procedura espropriativa pendente ex art. 107, comma 6, l. fall. non muta la natura del credito pignorato, che resta credito del debitore poi fallito. L’effetto del subentro consiste nella mera estensione in favore della massa degli effetti conservativi già prodotti dal pignoramento, con conseguente indisponibilità del bene rispetto agli atti dispositivi o depauperativi compiuti medio tempore. Tale indisponibilità non può però essere dilatata fino a precludere al debitor debitoris l’opposizione dei propri controcrediti omologhi, ai sensi dell’art. 56 l. fall. Ove crediti e controcrediti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento, la compensazione è opponibile al curatore, quand’anche questi agisca in rappresentanza della massa. L’ordinanza di assegnazione pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento è inopponibile alla procedura concorsuale.
Il Fatto
Il fallimento di una società contribuente impugnava il decreto con cui l’Amministrazione finanziaria aveva negato la compensazione di un credito IVA, relativo al periodo di imposta 2010, con un controcredito erariale di importo superiore, risultante da tre cartelle di pagamento già ammesse allo stato passivo. L’eccedenza era stata formata dalla dichiarazione IVA 2011 e, prima della dichiarazione di fallimento, era stata oggetto di pignoramento presso terzi da parte di un creditore della società.
Il Giudice dell’Esecuzione aveva assegnato il credito ai creditori, con ordinanza intervenuta lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CGT di secondo grado aveva invece accolto l’appello, ritenendo indisponibile il credito IVA e non paralizzabile il decreto di compensazione. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e li accoglie. Muove dalla regola della zero hour rule, secondo cui la dichiarazione di fallimento retroagisce all’ora zero del giorno in cui è intervenuta. Ne deriva che l’ordinanza di assegnazione, pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento, è inopponibile alla procedura concorsuale; né può soccorrere il meccanismo della marca temporale, trattandosi di provvedimento giurisdizionale anteriore all’avvento del processo telematico.
Il curatore subentra di diritto nelle procedure espropriative pendenti, anche presso terzi, come stabilito dall’art. 107, comma 6, l. fall. Il subentro opera senza necessità di intervento o di provvedimento del giudice dell’esecuzione e non integra una sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ.: il curatore si giova degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento ex art. 2913 cod. civ., con fonte dei propri poteri direttamente nella legge.
Il punto centrale è che non è l’ordinanza di assegnazione a cristallizzare i diritti della massa, bensì l’avvio della procedura espropriativa in epoca anteriore al concorso. Si realizza così l’assorbimento dell’esecuzione individuale nel fallimento, con estensione alla massa degli effetti conservativi già prodotti e con trasformazione dell’esecuzione da individuale in collettiva. L’indisponibilità del credito pignorato riguarda però soltanto gli atti dispositivi o depauperativi compiuti medio tempore dal debitore, non anche l’opponibilità dei controcrediti del terzo.
La sentenza impugnata ha quindi applicato erroneamente gli artt. 107 e 56 l. fall., trasformando uno strumento di tutela dei creditori in un ostacolo all’operare della norma concorsuale che protegge il creditore compulsato al pagamento. Il credito resta del debitore e conserva la propria natura, con la conseguenza che restano opponibili i controcrediti omologhi sorti prima del concorso.
La Corte richiama il principio già affermato in tema di pignoramento presso terzi di crediti da conto corrente bancario, secondo cui la dichiarazione positiva del terzo non preclude l’eccezione di compensazione ex art. 56 l. fall. Poiché crediti e debiti erano entrambi anteriori alla dichiarazione di fallimento, l’Ufficio ha legittimamente opposto il proprio controcredito. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso; le spese del doppio grado e del giudizio di legittimità sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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