Illegittimo il recupero dello sgravio se il lavoratore era occupato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11315 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi ex art. 1, comma 118, legge n. 190/2014, la condizione ostativa al beneficio opera quando il lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, sia stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, a prescindere dalla durata effettiva del rapporto di lavoro. L’accertamento della natura del precedente rapporto è onere del datore di lavoro che invoca il beneficio. Qualora il giudice di merito rigetti le eccezioni del contribuente senza esaminarle espressamente, non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. se le stesse risultano assorbite e implicitamente rigettate perché incompatibili con la decisione adottata.

Il Fatto

Un imprenditore proponeva opposizione avverso un avviso di addebito con cui l’INPS chiedeva la restituzione di sgravi contributivi indebitamente fruiti, per complessivi euro 8.665,23. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza, rigettava la domanda dell’imprenditore riconoscendo la debenza delle somme. Avverso la decisione della Corte territoriale l’imprenditore ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza ex art. 132, terzo comma, n. 3, c.p.c., per l’omessa trascrizione delle conclusioni in appello e per il mancato esame dell’eccezione di nullità dell’avviso di addebito, ritenuto privo di motivazione e di causale del credito. La Corte ritiene il motivo inammissibile, poiché la contestazione non attinge la motivazione ma un aspetto formale che i giudici di merito avevano considerato irrilevante. Richiama quindi il principio per cui, in materia di recupero di sgravi contributivi, l’oggetto del giudizio non è l’impugnativa dell’atto, bensì la valutazione nel merito del rapporto lavorativo e dell’applicabilità del beneficio. Sul punto, riprendendo la giurisprudenza tributaria, afferma che non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. quando le contestazioni formali siano assorbite dalla decisione e implicitamente rigettate perché incompatibili con l’accoglimento della pretesa sostanziale (Cass. n. 2953 del 06/02/2025; Cass. n. 25710 del 26/09/2024).

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 1, comma 118, legge n. 190/2014, degli artt. 4, lett. a) e d), d.lgs. n. 181/2000 e 19, comma 3, d.lgs. n. 150/2015, sostenendo che, dalle schede anagrafiche dei lavoratori assunti, non emergesse uno stato di occupazione preclusivo per il godimento dello sgravio, essendo stati i precedenti rapporti di durata inferiore a sei mesi.

La Corte ritiene il richiamo alle disposizioni invocate dal ricorrente non decisivo, trattandosi di norme che definiscono lo stato di disoccupazione a fini diversi. Il beneficio in esame è disciplinato esclusivamente dalla legge n. 190/2014, il cui secondo periodo del comma 118 è chiaro nell’escludere l’esonero per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. L’interpretazione del ricorrente, che subordina l’effetto ostativo al superamento di sei mesi di durata del precedente rapporto, contrasta con il tenore letterale della norma e introduce un elemento non previsto.

La Corte ribadisce, infine, che grava sul datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per il diritto allo sgravio (Cass. n. 1157 del 18/01/2018; Cass. n. 21898 del 26/10/2010). Nella specie, accertato che i lavoratori erano stati occupati entro i sei mesi precedenti, il ricorrente non aveva dedotto né dimostrato la natura a tempo determinato del precedente rapporto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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