Termine d’appello e proroga per scadenza di sabato (Cass. civ. Sez. II n. 28440 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di termine per l’impugnazione, l’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ. opera di diritto e la scadenza che cada di sabato è prorogata al lunedì successivo. Il giudice d’appello che, dichiarando l’inammissibilità per mancata prova della data di comunicazione della pronuncia di primo grado, ometta di rilevare la proroga di diritto incorre in violazione degli artt. 702-quater, 325, 326 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 155, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio diventa irrilevante quando, anche nell’ipotesi più sfavorevole all’appellante, il gravame risulti comunque tempestivo per effetto della proroga.
Il Fatto
La promissaria acquirente agiva con il rito sommario di cognizione davanti al Tribunale di Avellino per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., in esecuzione di un contratto preliminare relativo alla costituzione di un diritto di superficie funzionale alla realizzazione di un parco eolico. I promittenti venditori proponevano domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto.
Il Tribunale accoglieva la domanda attrice e rigettava le riconvenzionali. La Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello, sul rilievo che gli appellanti non avevano provato la data di comunicazione dell’ordinanza decisoria di primo grado: la PEC prodotta non era quella di comunicazione della pronuncia. I soccombenti ricorrono in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 702-quater, 325 e 326 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 155 cod. proc. civ. La tesi è che la Corte territoriale abbia omesso di considerare la proroga di diritto operante quando il termine scada di sabato. Ancorando il termine di trenta giorni al 2 giugno 2016, data di deposito della decisione di primo grado, la scadenza cadeva il 2 luglio 2016, giorno di sabato, con conseguente slittamento al lunedì 4 luglio 2016: data in cui l’appello è stato pacificamente avviato alla notificazione.
La controricorrente eccepiva l’inammissibilità del motivo, sostenendo che la Corte d’appello non aveva accertato la tardività, ma aveva dichiarato l’inammissibilità per il mancato assolvimento dell’onere della prova sulla tempestività del gravame.
La Corte accoglie il primo motivo. Il ragionamento è lineare: anche adottando l’ipotesi più sfavorevole agli appellanti, ossia una comunicazione in data 2 giugno 2016, il termine di trenta giorni scadeva il 2 luglio 2016, di sabato, e dunque era prorogato di diritto a lunedì 4 luglio 2016, giorno in cui l’appello è stato tempestivamente avviato alla notifica. Richiamando Cass. 34672/2021, la Corte afferma che ciò rende irrilevante il mancato assolvimento dell’onere di provare che la pronuncia di primo grado sia stata comunicata il 6 giugno 2016.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui si contestava il mancato assolvimento dell’onere di provare la data di comunicazione dell’ordinanza decisoria, e il terzo, con cui si sosteneva che la Corte d’appello avesse errato nel non considerare la data di inserimento in repertorio come prova presuntiva. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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