Definizione agevolata e diniego del Comune: facoltà discrezionale dell’ente locale (Cass. civ. Sez. V n. 9709 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, gli enti territoriali hanno una mera facoltà discrezionale di aderire all’istituto: il art. 5, comma 15, della legge 31 agosto 2022, n. 130 non configura un obbligo, ma rinvia alle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, nel rispetto dell’autonomia impositiva locale. Il diniego opposto al contribuente non è sindacabile nel merito delle scelte politico-amministrative dell’ente. Quanto alla ruralità degli immobili ai fini ICI, la variazione catastale conseguita per effetto della procedura docfa, e non della domanda di cui al art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, produce effetti solo dalla data della denuncia, senza retroattività quinquennale. Ne deriva l’assoggettamento del fabbricato all’imposta per l’anno antecedente alla denuncia medesima.
Il Fatto
Il contribuente, proprietario di tre serre e di due manufatti, riceve dal Comune un avviso di accertamento per l’ICI dell’anno 2010, con cui si contesta il mancato riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati. L’Agenzia del Territorio aveva attribuito in via provvisoria ai beni la categoria D/8; solo il 10 agosto 2012 il contribuente presenta la dichiarazione docfa, ottenendo la classificazione in D/10 e la convalida dell’Agenzia.
Dopo l’accoglimento in primo grado, la Commissione tributaria regionale accoglie l’appello del Comune e nega la sussistenza del giudicato esterno. Pendente il giudizio di legittimità, il contribuente presenta istanza di definizione agevolata ai sensi del art. 5 della legge n. 130/2022, che il Comune respinge. Propone così ricorso anche avverso il diniego, poi riunito al ricorso principale.
La Motivazione della Corte
Sul diniego di definizione agevolata, la Corte ribadisce un orientamento già consolidato: gli enti locali godono di una discrezionalità piena quanto all’adesione all’istituto. La formulazione letterale dell’art. 5, comma 15, della legge n. 130/2022, che usa l’indicativo “stabilisce”, è isolata e non sufficiente a fondare un obbligo. Prevalgono la lettura sistematica e il coordinamento con le normative condonistiche coeve, che riconoscono espressamente agli enti la facoltà di aderire. Vi è dunque discrezionalità sull’an, sul quantum e sul quomodo dell’eventuale definizione.
La Corte richiama a sostegno i propri precedenti, tra cui Cass., Sez. T., n. 14101 del 2023 e Cass., Sez. T., n. 12720 del 2023, secondo cui l’autonomia impositiva degli enti locali, tutelata dagli artt. 117 e 119 Cost., impone una lettura costituzionalmente orientata della norma. L’istituto resta pertanto subordinato alla scelta dell’amministrazione, che il giudice non può sostituire.
Sul merito ICI, la Corte conferma la centralità della classificazione catastale per il riconoscimento della ruralità, ma ne precisa gli effetti temporali. La variazione in D/10 ottenuta dal contribuente deriva da una ordinaria procedura docfa, non dalla domanda agevolata ex art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011. Solo quest’ultima, per effetto dell’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013, produce effetti dal quinto anno antecedente alla domanda. La docfa opera, invece, solo dalla data della denuncia, con inclusione delle annualità successive.
Poiché la denuncia docfa è del 10 agosto 2012, l’anno 2010 resta assoggettato all’imposta. La Corte dichiara assorbite le censure sull’omesso esame e sul giudicato esterno, rilevando che le sentenze richiamate non superano il vaglio di autosufficienza e che il giudicato non può formarsi su questioni giuridiche, ma solo su apprezzamenti di fatto. Il ricorso avverso i manufatti è dichiarato inammissibile per novità della questione e per difetto di autosufficienza. I ricorsi sono rigettati, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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