Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio anche senza accettazione (Cass. civ. Sez. I n. 29793 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto atto unilaterale non accettizio, produce l’estinzione del giudizio di legittimità a prescindere dall’accettazione della controparte, poiché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione e l’art. 390 cod. proc. civ. prevede la sola comunicazione dell’atto alle parti. L’accettazione rileva unicamente ai fini delle spese, che il Collegio può regolare secondo il principio della soccombenza virtuale ove la rinuncia intervenga nell’imminenza dell’adunanza camerale, dopo che la controparte ha depositato memoria. La rinuncia resta possibile anche quando sia stata in precedenza richiesta la definizione anticipata del giudizio. Il provvedimento che dichiara l’estinzione non comporta, di per sé, l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. né del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Il Fatto

La banca ricorrente, affermatasi cessionaria di un portafoglio crediti, aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che, confermando la decisione di primo grado, aveva accertato il difetto di legittimazione attiva della cessionaria stessa, per mancata prova dell’inclusione dei rapporti dedotti in giudizio tra quelli ceduti.

I due garanti, originari opponenti, resistevano con controricorso. Il consigliere delegato depositava proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e la ricorrente ne chiedeva la decisione. Solo i controricorrenti depositavano memoria. Poi, il 3 novembre 2025, nell’imminenza dell’adunanza camerale, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, assumendo sopravvenute valutazioni di opportunità e chiedendo la compensazione delle spese, senza alcuna adesione delle controparti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la natura dell’atto di rinuncia. Esso non ha carattere accettizio, perché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione. Non è nemmeno recettizio in senso stretto, poiché l’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022 e applicabile ratione temporis, prevede soltanto che del deposito dell’atto sia data comunicazione alle parti a cura della cancelleria.

Ne deriva che la rinuncia produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo sul terreno delle spese. La Corte richiama sul punto Cass. n. 15256 del 2025, Cass., Sez. Un., n. 34429 del 2019 e Cass. n. 17187 del 2014.

La rinuncia resta rituale e idonea a provocare la decisione anche se interviene dopo la richiesta di definizione anticipata conseguente alla proposta del consigliere delegato. La Corte lo afferma richiamando Cass. nn. 25901, 18671, 15256 e 9872 del 2025. Sussistono quindi i requisiti dell’art. 390 cod. proc. civ. e il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Sul regime delle spese, il Collegio osserva che la rinuncia è intervenuta solo nell’imminenza dell’adunanza, dopo che esclusivamente i controricorrenti avevano depositato memoria e senza accettazione. Le spese vanno quindi regolate secondo la soccombenza virtuale, in coerenza con Cass. n. 30251 del 2023 e Cass. n. 14267 del 2017. A conforto della soccombenza virtuale la Corte richiama il tenore della proposta, che qualificava inammissibili i motivi di ricorso.

Quanto al merito della proposta, il primo motivo risultava inammissibile perché non distingueva tra errata ripartizione dell’onere della prova e erroneo apprezzamento del suo esito. Il secondo motivo era inammissibile per la preclusione della doppia conforme ex art. 360, comma 4, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto delle due decisioni conformi. Il terzo motivo non considerava la funzione della notifica ex art. 1264 cod. civ., che non esonera il cessionario dal provare il proprio credito in caso di contestazione. Il quarto motivo estendeva il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a questioni e argomentazioni anziché a un fatto storico e decisivo. Il quinto motivo era manifestamente infondato.

La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio di cassazione e condanna la banca, virtualmente soccombente, al pagamento delle spese di legittimità. Esclude l’applicabilità dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e del raddoppio del contributo unificato, stante la legittimità della rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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