Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con compensazione delle spese (TAR Trentino-Alto Adige n. 127 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte resistente ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Una volta perfezionatasi l’accettazione della rinuncia, il giudice amministrativo può prescindere dal vaglio nel merito della pretesa, anche al solo fine di individuare la soccombenza virtuale. La definizione consensuale della controversia, con accordo delle parti sulla compensazione integrale delle spese, preclude ogni pronuncia sulle spese di lite, che restano integralmente compensate.
Il Fatto
La ricorrente, cessionaria di crediti nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, aveva presentato istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. L’interesse era strumentale a un giudizio pendente davanti al Tribunale di Trento, promosso per il recupero dei crediti ceduti, nel quale la ricorrente aveva spiegato intervento in qualità di cessionaria. La documentazione richiesta riguardava le fatture ricevute dalla struttura sanitaria e i relativi mandati di pagamento.
Non avendo ottenuto riscontro entro il termine di legge, la ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e l’ordine di esibizione. La resistente struttura sanitaria si è costituita, deducendo di avere in realtà riscontrato l’istanza con un diniego espresso comunicato a mezzo pec.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, la difesa della ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso con contestuale dichiarazione di accettazione della controparte, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. Le parti, all’esito di interlocuzioni stragiudiziali, hanno concordato la definizione consensuale della controversia, prevedendo la compensazione integrale delle spese di lite. I procuratori della resistente hanno sottoscritto l’atto per accettazione e per la compensazione.
Il Collegio rileva che la rinuncia risulta ritualmente formulata e accettata. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3, cod. proc. amm.
Il Tribunale afferma espressamente di poter prescindere dal vaglio nel merito del ricorso, anche al solo fine dell’individuazione della soccombenza virtuale, richiamando sul punto Consiglio di Stato, sez. VII, n. 5252 del 2025. La definizione consensuale intervenuta tra le parti rende superfluo ogni accertamento sulla fondatezza dell’originaria pretesa, coerentemente con ragioni di economia processuale.
Quanto alle spese, il Collegio dà atto dell’accordo intercorso tra le parti e le dichiara integralmente compensate, in conformità alla comune volontà espressa nell’atto di rinuncia e accettazione. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa, con contestuale disposizione di oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei dati personali.
Nota della Redazione
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