Sospensione del ripristino per concessioni demaniali scadute (TAR Puglia n. 92 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. si compendia nel bilanciamento degli opposti interessi, che può condurre alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato quando la definizione del giudizio di merito sia imminente e sussista il rischio di un pregiudizio irreparabile. La pendenza di un giudizio di appello avverso la sentenza che ha annullato il bando di gara per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime costituisce elemento presupposto e logicamente antecedente rispetto all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di consegna dell’area, sicché la sospensione di tale ordine si rende opportuna per pervenire a una definizione del giudizio a re adhuc integra. La fissazione di una prossima udienza di merito consente di accogliere l’istanza cautelare senza necessità di delibare ulteriormente il fumus boni iuris.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la Determina n. 2619 dell’11 novembre 2025 del Comune di Ginosa, con cui era stata invitata a ripristinare lo stato dei luoghi e a consegnare al Comune l’area oggetto di concessione demaniale marittima, asseritamente scaduta in data 15 settembre 2025. Il provvedimento gravato risultava conseguenziale a un precedente contenzioso, già definito con sentenza di questa Sezione n. 1210/2025, che aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla stessa società, annullando il bando di gara indetto per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime nel territorio comunale. Avverso tale sentenza il Comune aveva proposto appello, tuttora pendente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nel valutare la domanda cautelare presentata ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto di dover procedere al bilanciamento degli opposti interessi. La peculiarità della fattispecie risiede nel fatto che il provvedimento di ripristino trova il suo presupposto nel contenzioso relativo alla gara per l’affidamento delle concessioni demaniali, già risolto in primo grado a favore della ricorrente e attualmente sub iudice in sede di appello.

La Sezione ha considerato che l’udienza per la trattazione del merito dell’appello era già stata fissata al 10 marzo 2026, circostanza che rendeva imminente la definizione della questione presupposta e che, pertanto, suggeriva l’opportunità di sospendere gli effetti della determinazione impugnata. La sospensione è apparsa funzionale a evitare che l’esecuzione del ripristino e della consegna dell’area potesse determinare un pregiudizio difficilmente reversibile, in attesa che il giudice di appello si pronunciasse sulla legittimità del bando di gara annullato in primo grado.

Il Collegio ha inoltre evidenziato che la fissazione dell’udienza pubblica di merito del ricorso principale al 6 maggio 2026 consentiva di pervenire a una definizione del giudizio a causa integra, senza che fosse necessario un approfondimento ulteriore in sede cautelare. La vicinanza della trattazione del merito ha, quindi, rappresentato l’elemento decisivo per l’accoglimento dell’istanza, unitamente alla considerazione che il provvedimento impugnato costituiva l’atto consequenziale di un contenzioso non ancora definitivamente risolto.

Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della natura della controversia e della pendenza di altri gradi di giudizio tra le stesse parti. Il dispositivo ha conseguentemente accolto l’istanza, sospendendo gli effetti della Determina n. 2619 dell’11 novembre 2025 e fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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