Investimenti irrigui e corrispondenza catastale tra concessione del pozzo e domanda: necessaria verifica in concreto (TAR Lombardia n. 294 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti per investimenti irrigui, la verifica del rispetto della condizione di non aumento della superficie irrigata non può esaurirsi in un confronto formale tra i mappali indicati nella concessione del pozzo e quelli inseriti nella domanda di finanziamento. L’amministrazione è tenuta a proseguire l’istruttoria sul piano sostanziale, accertando se i mappali non elencati nella concessione fossero effettivamente non irrigabili per ragioni oggettive e se tali debbano rimanere dopo l’intervento. Nel calcolo della superficie irrigata complessiva sono ammesse compensazioni tra porzioni di mappali interni ed esterni alla concessione, nonché modesti incrementi contenuti entro il margine di errore della scala cartografica.
Il Fatto
Un’azienda agricola aveva partecipato al bando per l’Intervento SRD02 «Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale – Azione C investimenti irrigui», chiedendo un finanziamento per l’acquisto di tre pivot per l’irrigazione. La domanda era stata collocata tra quelle non accolte per insufficienza di punteggio. In particolare, con riguardo al criterio “Efficienza energetica dell’impianto irriguo”, l’azienda aveva richiesto 8 punti, mentre la Regione ne aveva attribuiti solo 6, ritenendo non sussistente la piena corrispondenza tra i mappali elencati nella concessione del pozzo aziendale e quelli indicati nella domanda di finanziamento. Avverso tale esito l’azienda proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare del decreto di approvazione degli esiti istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il bando, al paragrafo 5 (“Condizioni di ammissibilità”), subordina l’ammissione a finanziamento alla circostanza che gli interventi non determinino un aumento della superficie irrigata delle aziende beneficiarie. Da ciò deriva la correttezza della verifica amministrativa iniziale circa la corrispondenza tra i mappali della domanda e quelli della concessione del pozzo.
Tale esame formale, tuttavia, non è sufficiente. Il Tribunale ha precisato che l’istruttoria deve proseguire sul piano sostanziale, allo scopo di accertare se, dopo l’intervento finanziato, la superficie aziendale irrigata subisca un effettivo incremento. Occorre verificare se i mappali non elencati nella concessione fossero non irrigabili per ragioni oggettive, quali margini di campo o tare, e se tali siano destinati a rimanere anche dopo l’installazione del nuovo impianto. Non basterebbe un semplice impegno dell’azienda a non irrigare i mappali eccedentari, qualora questi si trovino senza soluzione di continuità all’interno della superficie irrigata.
Il Collegio ha inoltre evidenziato la necessità di considerare i margini di tolleranza derivanti da imprecisioni cartografiche. La classificazione catastale non determina di per sé la coltivabilità o l’irrigabilità di un mappale, rilevando invece la concreta situazione dei luoghi. Nel calcolo della superficie irrigata complessiva possono quindi essere ammesse compensazioni tra porzioni di mappali inclusi nella concessione e porzioni esterne, nonché modesti incrementi della superficie irrigabile, se contenuti entro l’errore riconosciuto alla scala cartografica.
Poiché la verifica in concreto non era stata effettuata, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare in funzione propulsiva, vincolando la Regione a riesaminare la domanda previo accertamento dello stato dei luoghi. Ha disposto che del sopralluogo sia dato avviso al difensore della ricorrente con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso. All’esito del riesame, l’amministrazione dovrà adottare un provvedimento espresso, confermativo o modificativo di quello impugnato, entro il termine del 30 novembre 2026. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.
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