Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio amministrativo (TAR Lazio n. 1019 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti e depositata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm., senza necessità di scrutinio nel merito dei motivi proposti. La dichiarazione di estinzione consegue automaticamente alla rinuncia, salvo che il giudice ravvisi un interesse del ricorrente o delle altre parti alla prosecuzione del giudizio. Quanto alle spese di lite, la loro compensazione è possibile in considerazione dell’andamento del giudizio e della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per fatto del ricorrente.
Il Fatto
La parte ricorrente ha impugnato gli atti delle procedure di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2021/2022, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Il ricorso investiva, tra l’altro, il D.M. n. 730/2021, i decreti ministeriali sui posti disponibili e i relativi allegati, la graduatoria unica nazionale e i singoli quesiti della prova di ammissione.
Con nota del 13.10.2025, ritualmente notificata, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Alcune amministrazioni intimate si erano costituite in giudizio; altre non si sono costituite. La causa è stata trattata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta rinuncia al ricorso, dichiarata dalla ricorrente con atto notificato e depositato, e ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio in rito.
La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente la pronuncia di estinzione del giudizio e la rinuncia al ricorso. La rinuncia, una volta intervenuta e formalizzata, preclude l’esame nel merito dei motivi di impugnazione e impone al giudice di dichiarare l’estinzione della causa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il giudizio estinto per rinuncia, senza procedere allo scrutinio delle censure articolate avverso gli atti concorsuali.
Sul piano delle spese, il Collegio ha ritenuto di compensarle tra le parti, tenuto conto dell’andamento del giudizio, così addossando a ciascuna parte i propri oneri di difesa.
Nota della Redazione
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