Cittadinanza: diniego illegittimo su mere notizie di reato archiviate (TAR Lazio n. 1017 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, pur costituendo espressione di ampia discrezionalità amministrativa, deve fondarsi su un’istruttoria specifica e su una motivazione che dia conto degli elementi posti a base della decisione. La mera esistenza di notizie di reato, per di più già archiviate in data antecedente alla domanda, non integra di per sé un fattore ostativo idoneo a giustificare il rigetto. L’Amministrazione non può limitarsi a richiamare l’iscrizione pregiudizievole, desumendone aprioristicamente la pericolosità sociale dell’istante, ma deve valutare in concreto la materialità dei fatti e la complessiva personalità del richiedente. Il sindacato del giudice amministrativo, nei limiti del controllo di legittimità, verifica la sufficienza dell’istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità della motivazione, restando esclusa ogni valutazione di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, soggiornante in Italia da almeno un decennio, ha presentato in data 12.7.2018 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza in ragione dell’esistenza di notizie di reato a carico dell’istante, desunte dal rapporto informativo della Questura.

Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Lazio con ricorso affidato a un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge sostanziale ed eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e carenza di motivazione. Il ricorrente assume che la semplice constatazione di due mere segnalazioni non possa giustificare il diniego, che richiederebbe invece una valutazione complessiva della personalità del destinatario. L’Amministrazione si è costituita in resistenza. All’udienza straordinaria del 9.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, che configura la cittadinanza come concessione eventuale (“può”), subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità dello straniero di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. La residenza decennale è solo presupposto della domanda, non titolo automatico. Il conferimento dello status civitatis implica un apprezzamento di opportunità basato sull’integrazione sociale del richiedente, sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta.

Il giudice amministrativo, in questa materia, non si estende al merito della scelta compiuta dall’Amministrazione. Il sindacato resta nei limiti del controllo di legittimità e verifica la ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la sussistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.

Con specifico riguardo all’onere motivazionale, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui ampiezza e profondità dell’obbligo di motivazione devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale dalla presentazione dell’istanza. L’obbligo può essere ridotto in presenza di sentenza penale passata in giudicato, ma deve essere più intenso quando il diniego si fondi su una mera comunicazione di notizia di reato o su una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe persino non essere al corrente.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha posto a base del rigetto la sola esistenza di due notizie di reato, già archiviate in data antecedente alla domanda, senza svolgere alcuna considerazione sulla materialità dei fatti. Pur potendo l’Amministrazione valutare fatti successivamente risultati non penalmente rilevanti, nel caso di specie essa non ha svolto un’istruttoria ad hoc né ha motivato puntualmente, limitandosi a richiamare l’iscrizione pregiudizievole. Ne deriva l’impossibilità di appurare quali comportamenti siano addebitabili all’istante e come siano stati valutati.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del ricorrente. Le spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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