Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 4431 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., determina l’estinzione del giudizio quando risultino i relativi presupposti e la parte controricorrente vi aderisca. L’adesione della controricorrente alla rinuncia e alla richiesta di compensazione delle spese rende non più necessaria alcuna pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione. La declaratoria di estinzione consegue ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite. La definizione stragiudiziale di altra controversia, ancorché connessa, integra il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il giudizio.
Il Fatto
La controversia riguarda la pretesa del Comune di Fiumicino di ottenere il pagamento dell’ICI per l’anno di imposta 2001, liquidata in 91.153,96 €, in relazione al possesso, quale sub-concessionaria, di un fabbricato destinato ad albergo insistente sull’area demaniale dell’aeroporto di Roma.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 9 gennaio 2015, aveva respinto l’appello dell’ente locale e dichiarato illegittimo l’atto impositivo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi; la società contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. Nelle more, il Comune ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo definito stragiudizialmente altra controversia e non avendo più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione quinta non attiene al merito della pretesa impositiva, ma alla sorte del giudizio di legittimità a seguito della sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte dell’ente impositore.
Il Comune ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia è stata motivata dalla intervenuta definizione stragiudiziale di altra controversia, con la quale l’ente ha rappresentato di non avere più motivo di coltivare il presente giudizio.
La società contribuente ha aderito alla rinuncia e alla richiesta di compensazione con dichiarazione resa in calce all’atto. Tale adesione consolida il perfezionamento della fattispecie estintiva e rende superflua ogni valutazione dei motivi di ricorso principale e di quello incidentale.
La Corte ha quindi rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 390 cod. proc. civ. e, in applicazione dell’art. 391 cod. proc. civ., ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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