Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 4428 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., determina l’estinzione del giudizio quando risultino integrati i presupposti di legge e la controparte costituita l’abbia accettata. L’accettazione della rinuncia, accompagnata dall’adesione alla richiesta di compensazione delle spese, preclude ogni ulteriore esame dei motivi di impugnazione e comporta la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La pronuncia di estinzione per rinuncia è questione di rito e assorbe ogni valutazione sul merito dei motivi, restando la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite la regolazione naturale degli oneri processuali in caso di accordo transattivo sopravvenuto.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui un Comune aveva liquidato, per un anno di imposta, una somma residua a titolo di TARI in relazione a un immobile posseduto da una società. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale, in sede di appello, aveva accolto l’impugnazione annullando l’atto impositivo.

Il Comune proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione, e la società resisteva con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità le parti raggiungevano un accordo transattivo per la rideterminazione delle imposte. Il Comune dichiarava pertanto di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; la società accettava la rinuncia e aderiva alla richiesta di compensazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la rinuncia al ricorso è stata formalizzata con atto sottoscritto dal Sindaco e dal difensore dell’ente territoriale e ritualmente notificato alla controparte, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. La società, dal canto suo, ha accettato la rinuncia con atto sottoscritto dai difensori muniti di appositi poteri, notificato e depositato.

Verificata la regolarità della sequenza procedimentale, il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di estinzione. La rinuncia, accettata dalla controricorrente, produce l’effetto estintivo del giudizio di legittimità senza che residui spazio per l’esame dei motivi di impugnazione.

Quanto agli oneri processuali, la Corte dà atto che entrambe le parti hanno concordato la compensazione delle spese. Il Comune aveva chiesto la compensazione nella dichiarazione di rinuncia e la società vi aveva espressamente aderito. La convergente volontà delle parti costituite giustifica la compensazione integrale delle spese.

La pronuncia si fonda così sul combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. La rinuncia ritualmente accettata determina l’estinzione del giudizio, e la regolazione delle spese segue l’accordo delle parti, che ne hanno concordato la reciproca compensazione. La decisione è assunta in camera di consiglio, con declaratoria di estinzione e compensazione integrale tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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