Ricorso inammissibile se non illustra dissenso a proposta art 380-bis (Cass. civ. Sez. III n. 4430 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte che, a seguito della proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., chiede la decisione del Collegio ma non deposita la memoria di dissenso, non può censurare la decisione fondata sulla proposta, dovendo il Collegio soltanto verificare se le ragioni di questa siano condivisibili. La richiesta di definizione non esige motivazione ed è volta a provocare la decisione collegiale, che può essere positiva o negativa per la sorte del ricorso. L’inammissibilità dei motivi non è sanata dall’assenza della memoria. La proposizione della richiesta, non seguita dall’illustrazione del dissenso, integra gli estremi per la condanna ai sensi del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., oltre che di quello previsto dal quarto comma.
Il Fatto
A seguito di un contenzioso tra vicini per le immissioni di fumi e odori provenienti da un pubblico esercizio di rosticceria e pizzeria, il Tribunale dell’Aquila aveva accertato l’illiceità delle immissioni e condannato i proprietari dell’immobile alla sostituzione della canna fumaria e al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in euro 30.000,00. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, con sentenza n. 161/2020, aveva respinto la domanda risarcitoria nei confronti dei proprietari, escludendo il loro concorso nella produzione del fatto dannoso.
La ricorrente, unica erede di una delle attrici originarie, ha impugnato la sentenza di rinvio con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La controricorrente ha resistito. Emessa la proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, la ricorrente ha chiesto la decisione, preannunciando di illustrare le ragioni del dissenso ma senza depositare alcuna memoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che parte ricorrente, pur avendo chiesto la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., non ha depositato la memoria con cui avrebbe dovuto illustrare le ragioni del dissenso dalla proposta. La richiesta di definizione, osserva la Corte, non esige motivazione ed è semplicemente volta a provocare la decisione collegiale, la quale deve verificare se le ragioni della proposta siano corrette e, in caso negativo, decidere sul ricorso.
Il Collegio procede quindi autonomamente all’esame della proposta. Per il primo motivo, pur intestato alla violazione di norme, la ricorrente propone in realtà una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita dal vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il riferimento all’art. 116 cod. proc. civ. non è svolto secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, e i richiami agli atti difettano della specifica indicazione richiesta dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ..
Anche il secondo motivo non individua il fatto decisivo, dolendosi della mancata valutazione delle stesse emergenze già poste a base del primo motivo. Il terzo motivo, che deduce la nullità della sentenza, non evoca l’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e in ogni caso si risolve in un dissenso valutativo, in contrasto con le citate Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014. Il Collegio ritiene le ragioni della proposta pienamente condivisibili e dichiara il ricorso inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza. In forza dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., si procede alla condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.; la prima somma è pari ai compensi, la seconda è liquidata in euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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