Rinuncia al ricorso e estinzione del processo senza spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23560 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, intervenuta nelle more del giudizio e accettata dai controricorrenti, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., restando rimessa al collegio ogni statuizione sulle spese processuali. Nel caso di estinzione per rinuncia non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 opera esclusivamente in relazione agli esiti di rigetto o inammissibilità del ricorso. La posizione della parte intimata che non abbia svolto attività difensiva e nei cui confronti non sia stata avanzata alcuna specifica domanda non assume rilievo processuale né sostanziale ai fini della decisione.

Il Fatto

Con la sentenza n. 152/2023 la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Lodi, che aveva accolto le domande proposte da alcuni lavoratori nei confronti di più società. I lavoratori chiedevano il riconoscimento del diritto alla prosecuzione dei rapporti lavorativi alle dipendenze delle società succedutesi nella gestione del punto vendita, con il loro inserimento nell’attività espletata presso la medesima unità produttiva e la condanna solidale al pagamento delle retribuzioni maturate.

Avverso tale sentenza una delle società ricorrenti ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, in proprio e nell’interesse di altra società. I lavoratori hanno resistito con controricorso, mentre la terza società intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso, con relativa accettazione da parte dei controricorrenti.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che, in pendenza del giudizio di legittimità, è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso nell’interesse della parte ricorrente, seguita dall’accettazione dei controricorrenti. Tale evenienza integra le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ., norma che disciplina gli effetti della rinuncia nel giudizio di cassazione.

La Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo, senza pronunciare condanna in ordine alle spese processuali, in applicazione dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ. La statuizione sulle spese resta così sottratta a una regolazione automatica, coerentemente con la natura del provvedimento di estinzione.

Quanto alla posizione della società intimata, il collegio ha escluso che essa rivesta alcun rilievo processuale o sostanziale. Nel ricorso per cassazione non era stata avanzata alcuna specifica domanda direttamente nei suoi confronti dalle ricorrenti, e la società non aveva svolto attività difensiva in sede di legittimità.

La Corte ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. L’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 richiama i soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche quello di estinzione del processo. Il collegio ha richiamato sul punto Cass. n. 3688/2016 e Cass. n. 23175/15, confermando l’indirizzo secondo cui la rinuncia non attiva il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *