Rinuncia al ricorso e improcedibilità nel concorso funzionari Agenzia delle Entrate (TAR Lazio n. 3219 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata dalla parte prima della decisione, determina la improcedibilità della domanda perché viene meno l’interesse alla pronuncia di merito. Nel giudizio amministrativo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse consegue alla definizione del rapporto sostanziale o alla volontà abdicativa della parte. La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione dell’esito della lite e delle ragioni che hanno condotto alla definizione del giudizio senza pronuncia sul merito.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori relativi alla Regione Lombardia della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3.970 unità, aumentate a 4.265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria, codice di concorso TRIB.

Gli atti impugnati comprendevano la graduatoria e l’elenco dei vincitori pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate il 13 maggio 2024, il bando n. 272034 del 24 luglio 2023 e i successivi provvedimenti di rettifica. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del Servizio Civile Nazionale ai fini della riserva prevista dall’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dalla legge n. 74 del 21 giugno 2023 di conversione del d.l. n. 44/2023. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la graduatoria definitiva e i successivi atti di scorrimento. Nel corso del giudizio il ricorrente ha formulato rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 21 gennaio 2026, prima della definizione del giudizio. La causa è stata quindi posta in decisione alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026.

La rinuncia costituisce manifestazione della volontà abdicativa della parte rispetto alla pretesa azionata. Da essa deriva il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda.

Il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe, senza esaminare i motivi di censura articolati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. La definizione in rito assorbe ogni questione relativa alla fondatezza delle doglianze sul riconoscimento del Servizio Civile Nazionale quale titolo di riserva.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, in considerazione dell’esito del giudizio e delle ragioni che ne hanno determinato la definizione. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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