Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 1944 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la cognizione del ricorso proposto per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto dei docenti a tempo determinato al beneficio economico della carta elettronica per la formazione. Sussistono le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 quando il titolo sia passato in giudicato e sia stato notificato all’Amministrazione, la quale resti inadempiente. Il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per le posizioni già soddisfatte e, per quella non eseguita, condanna l’Amministrazione a provvedere nel termine, nominando il commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti hanno prestato servizio per più anni scolastici come docenti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in forza di contratti a termine. Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 80/2025 del 26 marzo 2025, ha accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, e ha condannato l’Amministrazione a provvedere.
Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, gli interessati hanno proposto il giudizio di ottemperanza davanti al TAR. Nel corso della camera di consiglio il difensore ha dichiarato che l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, ha corrisposto quanto dovuto a tutti i ricorrenti tranne uno, la cui pretesa si riferisce agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per la maggior parte delle posizioni. Per queste ultime dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna utilità della pronuncia richiesta.
Residua invece la posizione della ricorrente ancora non soddisfatta. Il Collegio rileva che non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla sentenza del giudice del lavoro, titolo per il quale è accertata la definitività.
Il TAR verifica che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e che è stata notificata al Ministero in data 14 maggio 2025. Ritiene pertanto integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Ne consegue la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente il termine, provvede un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assume le funzioni solo su istanza diretta del creditore e adempie entro i successivi sessanta giorni. Il Collegio esclude il compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del commissario. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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