Progressioni interne al CNR e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 3205 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure selettive bandite ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, finalizzate al passaggio dalla qualifica di ricercatore di terzo livello a quella di primo ricercatore di secondo livello, non integrano una progressione verticale devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Esse costituiscono progressioni tra qualifiche omogenee, comprese nella stessa area di inquadramento e caratterizzate da profili professionali diversificati solo sotto il profilo quantitativo. Ne discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., ove il giudizio sia riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
Il CNR ha avviato, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL del 7 aprile 2006, una procedura di selezione per titoli e colloquio per posizioni di primo ricercatore di secondo livello, articolata su più aree concorsuali. La ricorrente, inquadrata come ricercatrice di terzo livello, ha partecipato per l’area relativa all’osservazione della Terra.
All’esito delle valutazioni non è stata inclusa nella graduatoria di merito, avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dal bando. Ha quindi impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria e gli atti connessi, deducendo la svalutazione dei titoli di docenza universitaria, la disparità di trattamento rispetto agli altri candidati e il difetto di motivazione dei giudizi, chiedendo l’accertamento del diritto al punteggio utile per l’inclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’art. 15 del CCNL del 7 aprile 2006 ha introdotto un sistema unitario di classificazione dei ricercatori, superando la precedente suddivisione in aree distinte e articolando il profilo in un unico organico su tre livelli: dirigente di ricerca, primo ricercatore e ricercatore.
Su questa base il Tribunale ha richiamato la Cassazione, Sezioni Unite, n. 8985/2018, secondo cui non rientrano tra le progressioni verticali — devolute al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 — quelle che, pur comportando il conferimento di qualifiche più elevate, restano comprese nella stessa area o fascia di inquadramento e presentano profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sul piano quantitativo e non qualitativo.
Il Collegio ha poi rilevato che tale orientamento è stato ribadito dalla Cass. civ., sez. lav., ord. n. 31293/2023, con specifico riferimento al medesimo CCNL, e che ad esso si è uniformata la giurisprudenza amministrativa, ivi compresa la pronuncia TAR Lazio, sez. III-ter, n. 8040/2025, resa in relazione al medesimo bando.
Nel caso concreto la controversia ha ad oggetto una progressione che si svolge all’interno della stessa area di inquadramento, dalla qualifica di ricercatore di terzo livello a quella di primo ricercatore di secondo livello. I profili professionali coinvolti presentano sostanziale omogeneità, con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il Tribunale ha applicato l’istituto della translatio iudicii, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria a condizione che il giudizio sia riproposto dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La pronuncia in rito ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.