Imposta di registro: la sentenza che riforma il lodo arbitrale sconta l’imposta proporzionale, e il lodo enunciato va registrato (Cass. trib. 1133/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 1133 del 19 gennaio 2026 (R.G.N. 21723/2021) — Presidente Giuseppe Lo Sardo, Relatore Alessio Liberati

Il principio di diritto

In tema di imposta di registro, la produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nell’ambito del giudizio di impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 828 c.p.c., non integra un “caso d’uso” ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986 e, pertanto, non ne comporta l’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda, del medesimo decreto.

Qualora il lodo arbitrale sprovvisto di esecutività e non registrato sia espressamente enunciato nella sentenza della Corte d’Appello che, in sede di impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 828 c.p.c., lo abbia parzialmente confermato e parzialmente riformato, esso, per la parte riformata, perde efficacia giuridica ed è sostituito dalla pronuncia giudiziale, mentre, per la parte confermata e non incisa dalla declaratoria di nullità, conserva la propria validità ed efficacia tra le parti; e tale parte del lodo costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, non ricorrendo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il fatto

A seguito di un lodo arbitrale (non dichiarato esecutivo) su una controversia relativa alla cessione di un ramo d’azienda, la Corte d’Appello di Catania, in sede di impugnazione per nullità, aveva parzialmente annullato il lodo e rideterminato l’importo dovuto. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. La Commissione tributaria provinciale riconosceva dovuta la sola imposta fissa e la Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava, ritenendo che la sentenza non avesse contenuto patrimoniale desumibile senza elementi esterni. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; il Procuratore generale chiedeva l’accoglimento con enunciazione di principio di diritto.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Sul primo motivo: la sentenza d’appello che riforma il lodo si sostituisce ad esso quale fonte della statuizione di condanna, contenendo una condanna al pagamento di somme; va perciò assoggettata all’imposta proporzionale (art. 8, comma 1, lett. b, della tariffa, parte prima, d.P.R. 131/1986) e non a quella fissa (lett. d), poiché il contenuto patrimoniale è intrinseco all’atto registrato e non desunto da elementi esterni. Sul secondo motivo: la produzione del lodo non esecutivo in sede di impugnazione per nullità non integra il “caso d’uso” (art. 6 d.P.R. 131/1986; Cass. Sez. U. n. 7682/2023), ma il lodo espressamente enunciato nella sentenza d’appello che lo confermi in parte resta, per la parte confermata, atto enunciato soggetto a registrazione ex art. 22, comma 1, mentre per la parte riformata è sostituito dalla pronuncia giudiziale. In assenza di precedenti specifici, la Corte enuncia i corrispondenti principi di diritto e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

Implicazioni pratiche

Per chi tratta fiscalità degli atti giudiziari e arbitrati: la sentenza d’appello che riforma un lodo, sostituendosi ad esso come fonte della condanna, sconta l’imposta di registro proporzionale sul contenuto patrimoniale, che è intrinseco all’atto e non richiede elementi esterni. La semplice produzione di un lodo non esecutivo nel giudizio di impugnazione per nullità non è “caso d’uso” e non obbliga alla registrazione; ma se quel lodo è enunciato nella sentenza, la parte confermata diventa atto enunciato tassabile ex art. 22 d.P.R. 131/1986. Sono principi nuovi, utili per impostare sia gli avvisi di liquidazione sia le difese dei contribuenti.

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