Notifica cartella: prova richiede matrice o copia con relata (Cass. civ. Sez. V n. 19430 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento non è sufficiente la produzione in giudizio della sola relazione di notifica. Il art. 26, quarto comma, d.P.R. n. 602 del 1973 impone all’agente della riscossione di conservare la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione e di esibirla a richiesta del contribuente o dell’amministrazione: da tale obbligo deriva che, in giudizio, la prova della notifica richiede la produzione della matrice o della copia della cartella unitamente alla relata, non essendo invece necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica. Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado che intenda contestare il riconoscimento implicito della giurisdizione o il difetto di competenza per territorio è tenuta a proporre appello, anche incidentale condizionato, senza formule sacramentali; in mancanza si forma il giudicato interno che preclude l’esame delle questioni in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza ove non trascriva gli atti processuali necessari a verificare la tempestività dell’impugnazione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava dodici cartelle di pagamento e un avviso di debito. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo valide solo due intimazioni, in quanto risultava provata l’avvenuta notifica delle cartelle ivi indicate. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello del contribuente, ribaltava la decisione.

I giudici di secondo grado osservavano che il concessionario della riscossione aveva prodotto solo la copia degli avvisi di ricevimento e non le cartelle di pagamento. Alla luce dell’obbligo di cui all’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, le relate di notifica prodotte non avevano valore, nulla dimostrando sulla spettanza del credito tributario, e l’atto impugnato risultava giuridicamente inesistente. La società di riscossione proponeva ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione della legge n. 53 del 1994 in relazione alla notifica a mezzo PEC. Richiamando le Sezioni Unite n. 6477 del 12 marzo 2024, la Corte osserva che la mancata sottoscrizione digitale del ricorso non integra vizio, poiché la provenienza dalla casella PEC certificata e l’attestazione di conformità costituiscono elementi univoci della paternità dell’atto.

Il primo motivo, che deduceva la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 37 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla giurisdizione e sulla competenza per territorio, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. La Corte riafferma il principio secondo cui la parte vittoriosa in primo grado, che intenda contestare il riconoscimento implicito della giurisdizione, deve proporre appello sul punto, anche in via incidentale condizionata ex art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza necessità di formule sacramentali (Cass. n. 22652 del 2019; Sez. Un. n. 28503 del 2017). La società ricorrente non ha trascritto le controdeduzioni di appello, non consentendo di verificare la formazione del giudicato esplicito e implicito sulle questioni.

Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, è dichiarato infondato, oltre che inammissibile per mancata trascrizione degli atti di notifica. La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della prova della notifica della cartella, pur non essendo necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica, è tuttavia indispensabile la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass. n. 20769 del 2021).

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese processuali e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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