Rinuncia al ricorso e spese al rinunciante nel giudizio amministrativo (TAR Sicilia n. 2487 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso ritualmente notificata all’amministrazione resistente determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione di estinzione consegue alla sola sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del gravame, non rilevando ai fini della pronuncia l’eventuale opposizione della parte resistente. Quanto alle spese, l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. pone a carico del rinunciante il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La condanna del rinunciante può essere sostenuta anche dalla valutazione prognostica di inammissibilità o infondatezza nel merito del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente ammesso alla procedura, impugna l’elenco degli idonei di un concorso pubblico per titoli ed esami riservato al personale reclutato con contratto flessibile, indetto dall’azienda sanitaria ai sensi dell’art. 1, comma 268, legge n. 234/2021. Il ricorso è diretto all’annullamento dell’esito e degli atti della Commissione esaminatrice, con domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento in forma specifica mediante nuova prova orale.
Il Collegio respinge l’istanza cautelare con ordinanza n. 614 del 20 novembre 2024 per assenza del fumus. Successivamente il ricorrente notifica all’amministrazione la rinuncia al ricorso. All’udienza pubblica la resistente insiste per il rigetto e per la condanna alle spese, ma il giudizio viene definito con dichiarazione di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 84 cod. proc. amm., commi 1 e 2, e prende atto che è venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla coltivazione del gravame. Davanti a una rinuncia ritualmente proposta e notificata in termini alla resistente amministrazione, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia non è impedita dall’opposizione dell’amministrazione, che resta confinata al capitolo delle spese.
Su queste ultime il Collegio applica puntualmente l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo compensazione. La condanna a carico del ricorrente è rafforzata da una valutazione prognostica: il ricorso sarebbe stato inammissibile in parte e infondato in parte nel merito.
Il Collegio ripercorre i profili di doglianza. Sulla asserita mancanza di pubblicità della prova orale richiama quanto già osservato in sede cautelare, ossia che la prova si è svolta in un’aula comunque aperta al pubblico, come riconosciuto dallo stesso ricorrente. Quanto alla definizione dei criteri, il verbale n. 1 risulta aver indicato i parametri della compiutezza e chiarezza espositiva degli argomenti.
La censura relativa alla domanda erroneamente somministrata risulta inammissibile per carenza di interesse. L’errore della Commissione è stato prontamente emendato nel corso della prova, con risposta del candidato alla domanda effettivamente selezionata; l’eventuale vizio riguardante altra domanda non recherebbe alcun vantaggio concreto al ricorrente, escluso per non aver conseguito il punteggio minimo. Per le stesse ragioni è inammissibile il motivo relativo all’annullamento della stabilizzazione di altro candidato. Le spese sono liquidate in favore dell’azienda resistente nell’importo indicato in dispositivo.
Nota della Redazione
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