Improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1770 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il principio dispositivo in senso ampio opera in assenza di repliche o diverse richieste della controparte. Ne consegue che la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte prima della decisione, preclude ogni esame del merito e impone una pronuncia in rito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo ubicato nel territorio di alcuni Comuni siciliani, aveva presentato all’amministrazione regionale un’istanza volta alla cessione di suolo trazzerale, in relazione a terreni ricadenti nel tracciato di una regia trazzera.

Non avendo ottenuto riscontro, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione regionale e di quella del Comune intimato, chiedendo la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione regionale si è costituita e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per l’intervenuta emanazione del provvedimento di sdemanializzazione. Successivamente la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, con dichiarazione depositata prima della trattazione, ha espressamente rappresentato di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso. Su questa premessa il giudice ha richiamato il principio, qualificato come jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in caso di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito.

Il Collegio ha precisato che il giudice non può neppure procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia deve quindi conformarsi alla dichiarazione resa dalla parte, adottando una decisione di rito e non di merito.

Il Tribunale ha inoltre inquadrato la questione nel principio dispositivo in senso ampio, che governa il processo amministrativo in assenza di repliche o di diverse richieste della controparte. La parte ricorrente, fino alla rimessione della causa in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può quindi determinare la improcedibilità del ricorso.

A sostegno dell’orientamento il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, in particolare Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e la giurisprudenza ivi citata. Su tali basi il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti costituite, in considerazione del complessivo andamento della vicenda e della definizione in rito del giudizio. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese nei confronti del Comune intimato, non costituitosi in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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