Termine di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento e decorrenza dell’indennizzo (Cass. civ. Sez. II n. 5528 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regime anteriore alla riforma della legge fallimentare il decreto di chiusura del fallimento, in mancanza di comunicazione, diviene definitivo decorso un anno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella del 2009, con applicazione della sospensione feriale dei termini. A tale definitività — e non alla scadenza di sei mesi dal deposito del decreto — va ancorato il dies a quo del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione ex art. 4 legge n. 89/2001. L’art. 150 d.lgs. n. 5/2006 impone, per le procedure pendenti al momento della riforma, l’applicazione unitaria delle disposizioni previgenti.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso monitorio davanti alla Corte d’appello di Napoli per ottenere dal Ministero della giustizia l’indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare, aperta nel 1988 e chiusa con decreto del 6.6.2019, dopo circa trent’anni. Il Consigliere istruttore aveva liquidato un importo per ciascun ricorrente, ma il decreto ingiuntivo è stato integralmente riformato in sede di opposizione.
La Corte d’appello ha dichiarato tardiva la domanda, ritenendo che il termine ex art. 4 legge n. 89/2001 decorresse dalla scadenza dei sei mesi dal deposito del decreto di chiusura del fallimento. I ricorrenti — originari e, per uno di essi deceduto, i relativi eredi — hanno impugnato il decreto per cassazione con un unico motivo, cui il Ministero ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte individua il regime di definitività del decreto di chiusura del fallimento nell’art. 119 legge fallimentare, nel testo anteriore alla riforma attuata con il d.lgs. n. 5/2006 e il d.lgs. n. 169/2007, che ha esteso ai decreti di chiusura il termine di reclamo già fissato dall’art. 26 legge fallimentare.
Opera il diritto transitorio: l’art. 150 d.lgs. n. 5/2006 dispone l’applicazione delle disposizioni previgenti a tutte le procedure pendenti all’entrata in vigore della riforma, da valutare in maniera unitaria. Trova inoltre applicazione la sospensione feriale dei termini, perché la diversa previsione dell’art. 36-bis legge fallimentare, con il richiamo al reclamo ex art. 26, riguarda la nuova disciplina e non quella precedente.
La Corte ricorda che, secondo il regime applicabile ratione temporis, il termine di impugnazione del decreto di chiusura decorreva dalla comunicazione del deposito, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 119 legge fallimentare resa dalla Corte costituzionale n. 279/2010. Nei casi estranei alla novella opera quindi la regola generale dell’art. 327 cod. proc. civ.
Poiché la procedura ha carattere unitario e infrazionabile e si chiude proprio con il decreto ex art. 119, rileva la data di dichiarazione del fallimento, anteriore o successiva al 4.7.2009, data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 327 cod. proc. civ. Ove sia stata omessa la comunicazione del decreto, esso diviene definitivo solo decorso un anno dalla pubblicazione.
Nel caso concreto il fallimento è stato dichiarato nel 1988 e chiuso il 6.6.2019. Considerate la sospensione feriale e l’ulteriore sospensione disposta dai d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020, il decreto è divenuto definitivo il 12.10.2020, sicché il ricorso, proposto il 22.3.2021, è tempestivo, scadendo il termine ex art. 4 legge n. 89/2001 il 12.4.2021.
Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.