Perdita di chance da disservizio telefonico: liquidabile equitativamente anche d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 10885 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto adempimento del gestore si configura come perdita di chance, non consistendo nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo. Trattandosi di pregiudizio connotato da incertezza, è sufficiente che sia provato in termini di possibilità, purché rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, ed è ammessa la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Non è necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi, che può incidere sulla quantificazione ma non escludere la sussistenza del danno. La liquidazione equitativa è rimessa al prudente criterio del giudice di merito non solo quando la determinazione dell’ammontare sia impossibile, ma anche quando si presenti particolarmente difficoltosa, e può essere disposta d’ufficio, anche in appello, senza domanda di parte.
Il Fatto
Una società di trasporti convenne davanti al Giudice di Pace il gestore telefonico per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attivazione di un contratto e alla successiva interruzione della linea, perdurata per circa cinque mesi. La società allegò che il gestore aveva fatto migrare la linea dal precedente operatore senza verificare la fattibilità tecnica del servizio, con conseguente impossibilità di rientrare presso il vecchio gestore e perdita del proprio numero telefonico.
Il Giudice di Pace accolse la domanda e condannò il gestore al risarcimento. Il Tribunale di Nola, in accoglimento dell’appello principale del gestore e dell’appello incidentale della società, escluse la sussistenza del danno per difetto di allegazione e prova, ritenendo erronea anche la liquidazione equitativa operata in primo grado. La società ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte ricostruisce il principio già affermato in materia: il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela costituisce perdita di chance e non richiede la prova di un vantaggio economico mancato, ma solo quella della possibilità di conseguirlo.
Tale prova deve rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza. Il diritto assume maggiore pregnanza quando l’utenza afferisca a un’attività professionale o commerciale. La mancata produzione di documenti fiscali comprovanti il decremento reddituale non giustifica il diniego del danno: può incidere sulla quantificazione, ma non escluderne la sussistenza.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito non solo quando la determinazione dell’ammontare sia impossibile, ma anche quando risulti particolarmente difficoltosa. Il criterio può essere applicato d’ufficio, anche dal giudice di appello, senza necessità di domanda di parte.
Il giudice del gravame ha disatteso tali principi. Pur riconoscendo l’inadempimento del gestore, ha negato il risarcimento per asserito difetto di allegazione, ritenendo inidoneo l’estratto conto clienti e qualificando erronea la liquidazione equitativa di primo grado per assenza dei presupposti di legge. La sentenza è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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