Rinvii processuali e imputabilità del ritardo nell’equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 21327 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto, il giudice non può addebitare automaticamente alle parti l’intero tempo dei rinvii disposti. L’art. 81 disp. att. cod. proc. civ. impone che la ragione del differimento risulti dalla motivazione del provvedimento o dal verbale, e l’art. 175 cod. proc. civ. assegna al giudice istruttore la direzione del processo. Ne deriva che spetta al giudice dell’equa riparazione distinguere, sulla base degli atti, tra i tempi dei rinvii addebitabili al comportamento processuale delle parti e quelli imputabili allo Stato. La scelta del moltiplicatore annuo tra il minimo e il massimo previsti dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001 è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Gli interessi legali sull’indennizzo decorrono dalla domanda, e gli interessi del quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. richiedono una specifica domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore speciale di un terzo, chiede alla Corte d’appello di Potenza l’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo presupposto, instaurato nel 2002 e concluso nel 2018 con dichiarazione di estinzione per inattività delle parti. Il Consigliere delegato respinge la domanda in applicazione della presunzione di assenza di pregiudizio dell’art. 2-sexies, lett. c), legge n. 89/2001.
In sede di opposizione, la Corte d’appello accoglie parzialmente e liquida l’indennizzo calcolando la durata irragionevole in quattro anni per il grado d’appello e nove mesi per il primo grado, con parametro di Euro 400,00 per anno. Sottrae inoltre dal computo l’intero periodo dei tre rinvii richiesti dalle parti, pari a quattro anni. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, sulla asserita carenza di motivazione circa il parametro minimo applicato, è infondato. La Corte ricorda che l’art. 2-bis, legge n. 89/2001 rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra 400 e 800 euro per ciascun anno, e le eventuali maggiorazioni. La disciplina, di natura sostanziale, si applica ai giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016 e anche alle domande proposte dopo tale data ma relative a indennizzi preesistenti, secondo il precedente Cass. Sez. 2 n. 3975 del 2024. La Corte d’appello ha adeguatamente motivato la scelta del minimo, valorizzando l’immediata pendenza di trattative e le istanze di rinvio finalizzate all’accordo.
Il secondo motivo, sul preteso omesso esame dei danni non patrimoniali, è inammissibile. L’indennizzo ex legge n. 89/2001 ripara per definizione il danno non patrimoniale, che si presume sino a prova contraria, come affermato dai precedenti richiamati (Cass. Sez. 6-2 n. 7325 del 2015, Sez. 2 n. 10858 del 2018, Sez. 2 n. 26497 del 2019). La Corte d’appello ha operato una liquidazione onnicomprensiva, dando rilievo all’andamento del processo e alle trattative pendenti che hanno attenuato le conseguenze pregiudizievoli dell’attesa.
Il terzo motivo è fondato. La Corte d’appello ha sottratto l’intero periodo dei tre rinvii, senza valutare se i tempi fossero imputabili alle parti o allo Stato. Richiamando Cass. Sez. 6-2 n. 14750 del 2015 e Sez. 2 n. 25606 del 2017, la Corte ribadisce che l’addebito automatico di tutti i tempi dei rinvii alla parte degrada il giudice istruttore a mero spettatore, in contrasto con gli artt. 175 cod. proc. civ. e 81 disp. att. cod. proc. civ.. Spetta al giudice dell’equa riparazione distinguere, sulla base dei verbali e dei provvedimenti, tra tempi addebitabili alle parti e tempi imputabili allo Stato. Sul punto il decreto è cassato.
Il quarto motivo, sugli interessi, è infondato. L’obbligazione di equa riparazione è ex lege, non ex delicto, sicché gli interessi legali decorrono dalla domanda (Cass. Sez. 2 n. 22974 del 2017, Sez. 2 n. 10096 del 2023). Quanto al saggio del quarto comma dell’art. 1284 cod. civ., le Sezioni Unite n. 12449 del 2024 richiedono uno specifico accertamento, conseguente a specifica domanda che il ricorrente ha negato di aver proposto. Il ricorso è accolto solo sul terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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