Competenza internazionale e prova del momento della pattuizione (Cass. civ. Sez. III n. 7932 del 23.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il motivo che assume la validità di una clausola di proroga della competenza internazionale perché stipulata dopo l’insorgere della controversia ha l’onere di indicare e dimostrare gli elementi di fatto che fondano tale presupposto temporale. La Corte non può supplire d’ufficio alla carenza probatoria né ricostruire autonomamente il momento della pattuizione. Il motivo che affermi un presupposto di fatto in contrasto con quanto risultante dagli atti e non ne spieghi le ragioni è aspecifico e, per tale via, inammissibile. Parimenti inammissibile è il motivo che censuri l’accertamento del giudice di merito sui poteri processuali derivanti da clausole contrattuali senza riportare integralmente i contenuti negoziali rilevanti.

Il Fatto

Una società di assicurazione, con ricorso affidato a due motivi, impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello che ha confermato la decisione del Tribunale. La vicenda origina da una polizza emessa per la copertura della responsabilità civile di un’autotrasportatrice, che aveva subìto un furto durante un trasporto su strada nel settembre 2009.

La causa era stata promossa dall’assicuratore del proprietario delle merci, in via surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., e dalla stessa assicurata. La società ricorrente opponeva una clausola di proroga della competenza internazionale in favore del Tribunale di Vienna, sostenendo la propria alternatività rispetto ai criteri generali e la sua applicabilità in quanto posteriore all’insorgere della controversia.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si prospetta la violazione degli artt. 13 e 23 del regolamento n. 44 del 2001, applicabile ratione temporis. Il ricorrente sosteneva che i criteri di proroga della competenza fossero alternativi e non cumulativi, con conseguente competenza esclusiva del giudice straniero.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. L’assunto dell’alternatività si fonda sulla posteriorità della pattuizione rispetto alla lite, ma tale presupposto resta indimostrato. Il furto avvenne nel settembre 2009, la polizza risulta emessa nel maggio 2009 e la chiamata in lite nel luglio 2012: la sequenza temporale, emergente dagli atti, contraddice la tesi della convenzione posteriore.

La Corte rileva inoltre che il motivo non spiega perché il presupposto di fatto affermato dovesse essere corretto, né quando e come esso sia stato accertato in tal senso. Ne deriva una censura aspecifica, che non consente di superare la valutazione del giudice di merito.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte territoriale aveva affermato che le clausole contrattuali conferivano alla società ricorrente anche poteri processuali di azione in nome dei coassicuratori. La censura sostiene il contrario, ma riporta solo un frammento di locuzione contrattuale, senza illustrare compiutamente i singoli contenuti negoziali riferiti assertivamente al solo ambito stragiudiziale.

Tale modalità espositiva viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, come precisato dalle Sezioni Unite n. 34469 del 2009. Dall’evidenziata aspecificità deriva l’anticipata inammissibilità del motivo.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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