Rinvio al giudice per difetto di motivazione sul riscatto pre-ruolo e laurea (Corte dei Conti Sez. I App. n. 134 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
E’ affetta da motivazione omessa e contraddittoria, ai sensi dell’art. 170, comma 4, del c.g.c., la sentenza con cui il giudice contabile rigetti la domanda di integrazione del trattamento pensionistico per il computo dei servizi pre-ruolo e del periodo legale del corso di laurea, senza risolvere il punto dirimente della distinzione tra le due voci. Integra il vizio l’adesione acritica alla ricostruzione dell’amministrazione, che ha limitato l’istruttoria al solo riscatto degli anni universitari e ha nel contempo negato la sussistenza della domanda per entrambi gli aspetti. L’annullamento con rinvio al primo grado, in diversa composizione, è conseguenza doverosa quando il thema decidendum sia stato deciso su un presupposto di fatto non adeguatamente accertato.
Il Fatto
L’appellante, ex docente di ruolo in quiescenza dal 1° settembre 2015, ha chiesto l’integrazione dell’assegno pensionistico mediante il computo di alcuni periodi di servizio pre-ruolo e della durata legale del corso di laurea, che assumeva non considerati nel calcolo. La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania ha rigettato il ricorso per difetto di prova della domanda di inclusione, rilevando che i medesimi periodi erano stati invece computati ai fini del TFS.
Avverso la decisione la pensionata ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 145, 146 e 147 del d.P.R. n. 1092/1973, l’error in iudicando per contraddittorietà tra il computo ai fini del TFS e il diniego ai fini pensionistici, nonché la violazione degli obblighi di conservazione documentale degli uffici, a fronte dello smarrimento e del furto del registro di protocollo del 1985.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la nota del 15 ottobre 1985 con cui il dirigente scolastico aveva trasmesso al Provveditorato agli studi l’elenco delle carte relative alla posizione dell’interessata. In quel documento si attestava la trasmissione di distinte istanze, con allegati, per la dichiarazione dei servizi, per l’ufficio pensioni e riscatto e all’ente previdenziale. Si tratta dell’unica prova disponibile o, secondo la tesi dell’appellante, di un principio di prova della presentazione della domanda.
La Corte ha ritenuto assorbente non tanto la questione della riconducibilità della fattispecie alle previsioni del d.P.R. n. 1092/1973, quanto il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di prime cure, da un lato, ha aderito alla ricostruzione dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo cui la questione riguardava il solo riscatto degli anni universitari, per il quale erano stati richiesti chiarimenti al dirigente scolastico; dall’altro, ha negato l’accoglimento per carenza della domanda con riferimento a entrambe le voci.
Il vizio emerge dalla nota del 28 settembre 2017, con cui l’amministrazione ha comunicato al difensore di avere valutato soltanto il servizio pre-ruolo, riservando all’anni universitari una richiesta di ulteriore documentazione. La valutazione dei servizi pre-ruolo e degli anni di studio ai fini pensionistici costituisce un punto dirimente di fatto, sul quale la sentenza non ha adeguatamente motivato, come esige la norma processuale contabile.
Il Collegio ha pertanto accolto l’appello, assorbita ogni altra questione, disponendo l’annullamento della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per il riesame del merito e per la regolazione delle spese del grado. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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