Appello pensionistico, consulenza del CML e limiti del giudizio di rinvio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 133 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica l’appello dinanzi alla Corte dei conti è consentito per soli motivi di diritto, mentre le questioni di fatto possono essere dedotte esclusivamente per mancanza o apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c. Sono questioni di fatto, e tali restano precluse, quelle relative alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio e alla classificazione o all’aggravamento delle lesioni. Il giudice di rinvio può fondare la decisione sulla consulenza tecnica d’ufficio già espletata nel precedente grado di merito, espunti i profili dichiarati estranei al petitum, senza obbligo di rinnovare l’indagine tecnica. Il Collegio Medico Legale incardinato presso il Ministero della Difesa, nominato consulente tecnico nel giudizio contabile, opera come ausiliario del giudice in posizione di imparzialità; la relativa disciplina di incompatibilità riguarda il singolo dipendente nominato e va verificata in concreto.
Il Fatto
Un ex militare di leva, riformato dopo un infortunio al ginocchio e un intervento di ricostruzione legamentosa, aveva ottenuto il riconoscimento di un’infermità ascritta all’8^ categoria tabella A per quattro anni rinnovabili, con il relativo assegno. Alla scadenza, la C.M.O. aveva confermato la patologia ma l’aveva ascritta alla tabella B, nella misura massima, in quanto non aggravata, liquidando l’indennità Una Tantum.
Respinto il ricorso in primo grado, la decisione era stata riformata in appello per ultra petitum e per contrasto con la legge, con rinvio al giudice territoriale. Nel giudizio di riassunzione il ricorso veniva nuovamente respinto. L’interessato ha proposto appello deducendo la violazione del giudicato, l’inutilizzabilità della consulenza per i profili ultra petitum e la nullità della stessa per la pretesa incompatibilità del CML, organismo di consulenza del Ministero della Difesa convenuto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto precisato il perimetro del gravame. L’art. 170, comma 1, c.g.c. consente l’appello per soli motivi di diritto e ammette, per le questioni di fatto, la sola deduzione dei difetti di mancanza o apparenza della motivazione. Le doglianze di ordine medico-legale, in quanto relative alla classificazione dell’infermità, restano esaminabili solo entro tale limite.
Sul primo motivo, la Corte ha escluso la violazione del giudicato. Il giudice della riassunzione si è mosso entro i parametri fissati dalla sentenza di rinvio, facendo coerente applicazione dei canoni del prudente apprezzamento e dell’economia dei giudizi. La consulenza contestata consente di scindere agevolmente il profilo del mutamento in peius della patologia dalle altre valutazioni, cosicché non si replica il difetto già sanzionato.
La c.t.u. è strumento istruttorio di ausilio del giudice; oggetto di riforma era la decisione, non l’accertamento tecnico. Il giudice di rinvio, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17693 del 2013, n. 22799 del 2017, n. 30413 del 2019), può preferire di fondare la decisione sulla primitiva consulenza, con obbligo di motivazione, senza che il rinnovo dell’indagine tecnica sia dovuto.
Quanto al secondo motivo, la Sezione ha ribadito l’orientamento consolidato proprio e delle altre Sezioni di appello (Sez. I App. n. 66 del 2020, n. 9 e 114 del 2021, Sez. III App. n. 4 del 2021). Il CML, pur incardinato presso il Dicastero della Difesa, agisce come organo imparziale e al di sopra delle parti, con garanzie identiche a quelle di un CTU privato. Gli artt. 23, 97 e 166 c.g.c. mirano a mettere a disposizione del giudice un organo tecnico qualificato; l’incompatibilità è configurabile solo ove venga nominato il singolo dipendente e va accertata in concreto, circostanza non ravvisata neppure nell’istanza di ricusazione.
Quanto al richiamo al caso Placì c. Italia del 21 gennaio 2014, la Corte ha rimarcato che in quella pronuncia non è affermato in via generale il principio di parzialità del CML, rilevando come la mancanza di neutralità fosse stata indotta dai limitati poteri di riesame del giudice amministrativo, non dalla dipendenza funzionale dall’Amministrazione. L’appello è stato quindi respinto, in parte inammissibile e in parte infondato, con conferma della sentenza e compensazione delle spese di difesa.
Nota della Redazione
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