Difetto di interesse e compensazione delle spese nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 14982 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. In materia di spese di lite, la compensazione – ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 15, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 – può essere disposta non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche per gravi ed eccezionali ragioni, da ravvisarsi nelle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni trattate, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dalla norma.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2018, concernente la proprietà di più unità immobiliari, tra cui l’abitazione principale e una cappella privata censita in categoria B/7. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’esenzione solo per l’immobile adibito ad abitazione principale e rigettandola per la cappella gentilizia. In appello, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, rigettava il gravame del Comune e, accogliendo l’impugnazione incidentale del contribuente, riconosceva l’esenzione anche per la cappella, compensando le spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente censurava la sentenza per aver richiamato una pronuncia di illegittimità costituzionale ritenuta non conferente. La Corte ha rilevato che, avendo il giudice d’appello riconosciuto l’esenzione IMU per l’abitazione principale, il contribuente non aveva alcun interesse a dolersi del percorso argomentativo seguito, mancando l’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento del gravame. L’interesse all’impugnazione, manifestazione del principio dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., non può consistere in un mero interesse astratto alla corretta soluzione di una questione giuridica senza riflessi sulla decisione.
Quanto al secondo motivo, concernente la compensazione delle spese, la Corte ha ricordato che tale potere ha natura discrezionale e che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. È però censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito ha sorretto la compensazione, se palesemente illogica o contraddittoria.
La Corte ha quindi verificato la legittimità della compensazione disposta dal giudice d’appello alla luce del novellato art. 92 c.p.c., applicabile ratione temporis, che richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, e dell’orientamento delle Sezioni Unite che riconduce tali ragioni alle ipotesi di sopravvenienze relative alle questioni trattate e di assoluta incertezza giurisprudenziale. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva fondato la compensazione sull’intervento della pronuncia della Corte costituzionale che aveva modificato l’assetto normativo di riferimento e sull’accoglimento dell’appello incidentale, elementi idonei a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese in favore del Comune controricorrente e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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