Esenzione IVA per RSA non equiparabili alle case di riposo (Cass. civ. Sez. V n. 14178 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la differenza tra l’esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 19, d.P.R. n. 633/1972 e quella di cui all’art. 10, primo comma, n. 21, d.P.R. n. 633/1972 va ravvisata nella diversa prestazione essenziale resa dalle strutture considerate: nella prima è la prestazione sanitaria e di cura, nella seconda il contenuto precipuo è l’alloggio in favore di persone meritevoli di particolare protezione. Ne consegue che la qualificazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale non può desumersi dal solo dato normativo o formale, ma richiede un accertamento in concreto sulla prevalenza del dato sanitario-assistenziale ovvero di quello assistenziale-alberghiero. È pertanto censurabile in cassazione, sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti a richiamare la definizione legale regionale di RSA senza alcuna indagine effettiva sulle prestazioni erogate.

Il Fatto

La società contribuente gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale destinata a persone in condizioni di disabilità. Ha impugnato il diniego di rimborso del credito IVA per l’anno 2011 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che ha accolto il ricorso.

L’appello dell’Ufficio è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. I giudici di secondo grado hanno disatteso la tesi erariale secondo cui la RSA andrebbe equiparata alle case di riposo, le cui operazioni sono esenti da IVA, ritenendo che tra le due strutture non sia possibile una piena equiparazione per la diversità delle prestazioni. Secondo la CTR, il discrimine risiede nel regime di operatività: le prestazioni rese da strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale sarebbero esenti, mentre quelle rese fuori convenzione sarebbero imponibili. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, secondo cui il motivo tenderebbe a una rivalutazione dei fatti. La doglianza, osserva il Collegio, investe invece l’erroneità dei criteri di qualificazione giuridica dei fatti, integrando un vizio di sussunzione. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta e implica un problema interpretativo della stessa. Il sindacato di legittimità comprende quindi il controllo sulla riconduzione della fattispecie concreta alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito.

Nel merito il motivo è fondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 10, primo comma, n. 19, d.P.R. n. 633/1972 esenta le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate; l’art. 10, primo comma, n. 21, d.P.R. n. 633/1972 esenta le prestazioni proprie, tra le altre, delle case di riposo per anziani e simili.

Il discrimine tra le due ipotesi risiede nella diversa prestazione essenziale: nella prima è la prestazione sanitaria e di cura; nella seconda il contenuto precipuo è l’alloggio in favore di persone meritevoli di particolare protezione e tutela. La somministrazione di indumenti, medicinali e vitto, nonché le prestazioni curative, sono qualificate come prestazioni accessorie rispetto a quella essenziale dell’alloggio, la cui erogazione è solo eventuale. In tal senso la Corte richiama Cass. n. 11353 del 2001, i documenti di prassi dell’Agenzia e la giurisprudenza unionale (Corte giust. 21 gennaio 2016, causa C-335/14, Le Jardins).

La sentenza impugnata, però, non contiene un accertamento coerente con questa cornice: i giudici di merito hanno dato prevalenza al dato normativo e formale desumibile dalla legge regionale Lazio n. 41/1993, senza alcuna indagine in concreto sulla prevalenza del dato sanitario-assistenziale. Non rileva, infine, il difforme precedente relativo all’anno 2012 (Cass. n. 13275 del 2023), perché in quel caso vi era stato un riconoscimento in concreto da parte del giudice del merito, qui mancante.

Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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