Rinuncia al ricorso e inammissibilità anche ex art 591 cod proc pen (Cass. pen. Sez. III n. 1536 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, formalizzata con atto sottoscritto dai ricorrenti e autenticato dal difensore di fiducia, ne determina l’inammissibilità. A tale declaratoria consegue la condanna delle parti private al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità: la condanna alla sanzione va inflitta non solo nei casi dichiarati ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi pronunciate ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui rientra la rinuncia all’impugnazione.
Il Fatto
Due ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti e a mezzo di difensori diversi, avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Torino aveva respinto la dichiarazione di ricusazione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alessandria. Il procedimento riguardava contestazioni di disastro ambientale e la difesa lamentava che il giudice, in sede cautelare, avesse espresso valutazioni pregiudicanti sui medesimi fatti, anticipando il convincimento sulla res iudicanda.
Nel corso del giudizio di legittimità, dopo il deposito delle memorie difensive, i ricorrenti formalizzavano rinuncia al ricorso con atto sottoscritto personalmente e autenticato dal difensore di fiducia. La questione posta alla Corte non concerne quindi il merito dei motivi, ma gli effetti processuali della rinuncia e il regime sanzionatorio applicabile.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via assorbente che i ricorsi sono inammissibili per rinuncia. I ricorrenti hanno infatti formalizzato l’atto di rinuncia con sottoscrizione propria e autenticazione del difensore di fiducia, secondo la forma richiesta dalla legge. A sostegno del principio la Corte richiama il precedente Sez. I n. 38612 del 16/05/2019, Rv. 277133, che riconduce la fattispecie alla declaratoria di inammissibilità.
Alla pronuncia di inammissibilità segue, per le parti private ricorrenti, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. La Corte determina tale somma in euro 500,00, qualificandola come misura contenuta.
Il passaggio centrale dell’argomentazione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 616 cod. proc. pen.. La norma non opera alcuna distinzione tra le diverse cause di inammissibilità. Ne deriva che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria non è limitata ai casi di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma si estende alle ipotesi pronunciate ex art. 591 cod. proc. pen., tra le quali è ricompresa la rinuncia all’impugnazione.
La Corte conforta tale lettura con il richiamo ai precedenti Sez. II n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462-02 e Sez. VI n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921. I motivi dei ricorsi, relativi all’asserita violazione dell’art. 37 cod. proc. pen. e ai vizi di motivazione dell’ordinanza di rigetto della ricusazione, restano pertanto assorbiti dalla rinuncia, che preclude ogni esame nel merito. La declaratoria di inammissibilità determina così la chiusura del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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