Revoca dell’ordine di demolizione e verifica di legittimità del permesso in sanatoria (Cass. pen. Sez. IV n. 33964 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, il giudice dell’esecuzione chiamato a pronunciarsi sull’istanza di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, a seguito della sopravvenienza di un permesso in sanatoria, non può limitarsi a prendere atto del rilascio del titolo. Egli è tenuto a verificare la legittimità dell’atto amministrativo sopravvenuto e la sua attitudine a porsi in insanabile contrasto con l’ordine esecutivo. La verifica deve investire tutte le condizioni di condonabilità, inclusa la volumetria dell’intervento rispetto alla cubatura preesistente. È contraddittoria la motivazione che affermi il potere-dovere di controllo e poi lo ritenga esaurito dal mero dato del rilascio del titolo.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, aveva accolto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di una costruzione abusiva, impartito con una precedente sentenza di condanna, ritenendo formato un silenzio-assenso dell’amministrazione sulla domanda di sanatoria.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo vizi della motivazione in relazione al supposto condono. Il ricorrente ha rilevato che la definizione della procedura era stata desunta da una ricostruzione incompleta, senza tener conto della nota comunale che aveva comunicato la mancata definizione dell’istanza per carenza di integrazione documentale.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la sentenza di annullamento, che aveva enunciato i principi applicabili. In sede di esecuzione dell’ordine di demolizione, il giudice deve accertare precise condizioni: la tempestività e proponibilità della domanda; l’effettiva ultimazione dei lavori entro il termine; il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; l’integrale versamento dell’oblazione; il rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso tacito.

La sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, può essere disposta solo quando sia ragionevolmente prevedibile che l’autorità amministrativa o giurisdizionale adotti, in breve tempo, un provvedimento in insanabile contrasto con l’ordine di demolizione.

Il giudice del rinvio, dopo aver affermato che il permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell’ordine, ha poi ritenuto esaurito il controllo con il solo dato dell’avvenuto versamento delle somme per oblazione e oneri accessori. Ha inoltre valorizzato il mero rilascio del titolo, richiamando un precedente che, al contrario, impone l’accertamento della legittimità del permesso.

La Corte rileva la contraddittorietà del percorso: il giudice ha omesso di spiegare le ragioni dell’insanabile contrasto e non ha verificato se la volumetria condonabile fosse contenuta nel limite del 30% della cubatura preesistente. Ne discende l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli per un rinnovato giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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