Legittima difesa esclusa per chi accetta la sfida e affronta il rischio (Cass. pen. Sez. I n. 1831 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di legittima difesa, l’accettazione di una sfida o la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio o disonore ostano alla configurabilità della causa di giustificazione. La reazione è scriminata solo quando l’agente è costretto a fronteggiare il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non quando egli stesso abbia dato ab initio causa alla situazione pericolosa o l’abbia comunque affrontata accettandone il rischio. Nel giudizio di appello la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale e il relativo potere, affidato all’apprezzamento del giudice, resta incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato; la richiesta di escussione di un teste non identificato è inammissibile perché meramente esplorativa. Ai fini della qualificazione del fatto come tentativo di omicidio invece che lesioni personali, l’animus necandi si accerta per induzione da fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l’intensità dei colpi, la parte del corpo attinta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 21 maggio 2024, confermava la condanna dell’imputato alla pena di anni otto di reclusione per il reato di tentato omicidio, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, assolvendo l’imputato dal reato di tentata rapina aggravata perché il fatto non sussiste.

Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre vizi: la violazione dell’art. 52 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di legittima difesa; la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria; la violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. per il mancato riconoscimento della qualificazione del fatto come lesioni personali aggravate.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevandone anzitutto la reiterazione di analoga censura già svolta con il gravame e affrontata dai giudici di secondo grado con ragionamento ineccepibile. Nel merito, la Corte territoriale ha escluso la causa di giustificazione sulla base dell’esito dell’istruttoria dibattimentale e di una consistente prova logica, accertando che l’imputato, primo a colpire la persona offesa che si trovava di spalle, ha percorso diverse decine di metri per giungere allo scontro fisico.

Il ragionamento è stato ritenuto conforme al principio secondo cui l’accettazione di una sfida per la risoluzione di una contesa non consente di invocare la legittima difesa a chi si sia volontariamente posto in una situazione di inevitabile pericolo, fronteggiabile solo con l’aggressione altrui, richiamando Sez. I n. 4874 del 2012, Sez. I n. 18926 del 2013 e Sez. I n. 21577 del 2024.

Il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale, essendo fondata sulla presunzione di esaurienza dell’indagine dibattimentale di primo grado, e che il potere del giudice è subordinato alla condizione di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, richiamando Sez. U n. 12602 del 2016. L’esercizio di tale potere, se adeguatamente motivato, resta incensurabile in cassazione. La richiesta difensiva, relativa all’escussione di una donna nemmeno compiutamente identificata, è stata ritenuta meramente esplorativa, priva dei requisiti dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen..

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, richiamando Sez. U n. 8825 del 2017. La Corte ha comunque osservato che la reciprocità delle offese non esclude che, sotto il profilo oggettivo, gli atti commessi fossero idonei a cagionare la morte e che la sentenza di appello ha valorizzato una pluralità di circostanze per confermare la qualificazione come tentativo di omicidio. Ai fini dell’accertamento dell’animus necandi, l’idoneità dell’azione va apprezzata in concreto con prognosi ex post ma riferita alla situazione ex ante, richiamando Sez. I n. 11928 del 2019. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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