Impugnazione del difensore di ufficio e disciplina transitoria art 581 cpp (Cass. pen. Sez. IV n. 3007 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le impugnazioni proposte dal difensore di ufficio, in un processo celebrato in assenza dell’imputato, sotto la vigenza dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d. Igs. n. 150/2022 restano soggette, quanto alla loro ammissibilità, alla disciplina previgente. L’abrogazione del comma 1-ter e la modifica del comma 1-quater ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, non operano retroattivamente. Trova applicazione il principio tempus regit actum, che regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di esse. Ne consegue che il difetto del mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio, richiesto a pena di inammissibilità, continua a rilevare per le impugnazioni presentate sino al 24 agosto 2024.

Il Fatto

Un imputato, assente nel corso del giudizio di primo grado, era stato condannato dal Tribunale di Parma per reati di furto aggravato in continuazione. Il difensore di fiducia aveva proposto appello avverso la sentenza di condanna.

La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che non era stato allegato, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., il nuovo mandato difensivo contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio. Propone ricorso per cassazione il difensore, deducendo l’errata applicazione degli artt. 99 cod. pen. e 571 cod. proc. pen., sul rilievo che la nomina fiduciaria era già stata depositata in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un difetto di specificità del motivo. Il ricorrente richiama genericamente gli artt. 99 e 571 cod. proc. pen. senza esplicitare i termini del contrasto con la declaratoria di inammissibilità, fondata dalla Corte bolognese sulla violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Il giudice di legittimità esamina poi la portata dell’intervento normativo della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024. La riforma ha abrogato il comma 1-ter e ha inserito al comma 1-quater, dopo le parole «del difensore», le parole «di ufficio». Dal 25 agosto 2024, dunque, le impugnazioni delle parti private e dei difensori non necessitano più del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Resta invece necessaria, per il solo difensore di ufficio, la allegazione del mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La Corte osserva che la legge Nordio non ha dettato alcuna norma transitoria. L’impugnazione in esame risulta presentata il 25 ottobre 2023, quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore della riforma. Soccorre l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le impugnazioni proposte nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate alla stregua di tali disposizioni.

La ratio di tale indirizzo risiede nel principio tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle leggi processuali penali. La Corte richiama la giurisprudenza citata e ricorda che, con ordinanza n. 26458 del 2024, la Quinta Sezione penale aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’applicabilità della disciplina abrogata. Le Sezioni Unite hanno risposto che la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge n. 114/2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Per eadem ratio, il principio vale anche per la modifica del comma 1-quater.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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