Misure cautelari reali: ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 1955 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame è ammesso, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, nonché i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e dunque inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Non sono invece deducibili i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. Il ricorso che si limiti a enunciare un principio di diritto senza indicare gli elementi fattuali e giuridici che ne fondano l’applicabilità è generico e non assolve l’onere di specificità imposto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Tribunale di Enna, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 5 giugno 2024, con finalità di confisca per equivalente, in relazione a reati di natura fiscale e a tre reati di autoriciclaggio. L’annullamento relativo ai reati fiscali non è oggetto del ricorso.

Quanto ai capi di autoriciclaggio, il Tribunale ha escluso la sussistenza del fumus commissi delicti. Con riferimento al primo capo ha rilevato l’assenza di prova del concorso dell’indagato nel reato presupposto di emissione di una fattura per operazioni inesistenti, pur riconosciutane la falsità, essendo la fattura riferibile a epoca anteriore all’assunzione della carica di legale rappresentante. Quanto agli altri due capi, ha osservato che nei capi di imputazione erano indicati come reati presupposto quelli di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ai quali l’indagato non poteva avere concorso in forza dell’art. 9, comma 1, lett. b), del medesimo decreto, stante la contestazione parallela ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, deducendo violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non consentiti e, comunque, generici e in parte manifestamente infondati. Il punto di partenza è il perimetro del sindacato di legittimità: ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge e non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Collegio.

La Corte precisa che nella nozione di violazione di legge rientrano gli errores in iudicando e gli errores in procedendo, cioè quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008.

Con riferimento al primo capo, il ricorso censura testualmente un “errore logico di valutazione” del Tribunale, consistito nel non avere considerato tutto il quadro indiziario e nell’avere dato fede alla data della fattura sebbene ritenuta falsa. La Corte osserva che la motivazione sul punto è presente e non può dirsi apparente, non essendo stato neppure censurato tale suo aspetto patologico. Eventuali vizi di illogicità o contraddittorietà non sono perciò deducibili in quella sede.

Quanto agli altri due capi, il pubblico ministero sostiene la riconducibilità al principio secondo cui, in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della fattura mendace, richiamando Sez. III n. 2859 del 2022. La Corte rileva però che il ricorrente si limita alla mera enunciazione del principio, senza specificare gli elementi fattuali o giuridici da cui evincerne l’applicabilità e l’erroneità del contrario convincimento dei giudici.

Il ricorso è pertanto generico per indeterminatezza, perché non indica gli elementi alla base della censura e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza dell’assunto, poiché dall’ordinanza e dalle imputazioni provvisorie risulta la non sussistenza del cumulo della doppia veste in capo all’indagato, essendo le fatture richiamate state emesse da altri soggetti quali legali rappresentanti di distinte società. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, con esecutività dell’ordinanza impugnata e cessazione della misura cautelare del sequestro preventivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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