Riparazione ingiusta detenzione e confronto con la sentenza assolutoria (Cass. pen. Sez. III n. 21165 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice del rinvio non può limitarsi a riprodurre il testo dell’ordinanza già annullata, facendone propri gli argomenti, senza confrontarsi con la sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile. La condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, rappresentata dall’aver dato causa all’imputazione con dolo o colpa grave, deve concretarsi in comportamenti extraprocessuali o processuali, in ordine ai quali il giudice è tenuto a motivare specificamente. Il giudice della riparazione deve verificare se i singoli elementi valorizzati nell’ordinanza cassata siano stati o meno esclusi dal giudice di cognizione, indicando in che termini e con quale motivazione lo siano stati. La mera elusione del principio di diritto enunciato in sede rescindente integra violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente aveva invocato la riparazione per l’ingiusta detenzione subita, in carcere e poi agli arresti domiciliari, in ordine a imputazioni di rapina aggravata, violazione della legge sulle armi e tentato omicidio, dalle quali era stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile. La Corte di appello, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Cassazione, aveva nuovamente rigettato la richiesta.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, deducendo vizi di motivazione e l’inosservanza del principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente, con particolare riguardo al mancato confronto con la sentenza assolutoria.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal principio consolidato secondo cui, ai sensi degli artt. 314 e ss. cod. proc. pen., la condizione ostativa all’indennizzo deve concretarsi in comportamenti extraprocessuali, quali la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza, o processuali, quali l’autoincolpazione o il silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi. Su di essi il giudice è tenuto a motivare specificamente.

Nel caso di specie, il perimetro della verifica era già stato scolpito dalla pronuncia rescindente, che aveva censurato l’ordinanza per non avere menzionato la decisione assolutoria e per aver fatto derivare la consapevolezza del ricorrente dal mero rapporto di amicizia con il coimputato. Il giudice del rinvio era quindi tenuto a confrontarsi con la sentenza di assoluzione e a motivare sull’effettiva consapevolezza, non desumibile dalla sola conoscenza, anche stretta, dell’altro soggetto.

La Corte rileva che la Corte territoriale, dopo aver ripreso graficamente l’intera ordinanza già cassata e averne fatto proprio il contenuto, ha richiamato i medesimi elementi, ritenendo sussistente la colpa, se non il dolo, e ipotizzando un favoreggiamento personale. È però mancato del tutto il richiesto confronto con la sentenza assolutoria: al di là di mere clausole di stile, il giudice non illustra né si confronta con gli elementi e il percorso motivazionale del giudice di merito.

Il giudice rescissorio avrebbe dovuto verificare se i singoli elementi già valorizzati fossero stati o meno esclusi dalla sentenza di assoluzione, secondo il principio per cui, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente desunti da una prova dichiarativa, purché verifichi che questa abbia superato il vaglio del giudizio di cognizione o che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione.

Palese è dunque l’elusione del principio di diritto formulato in sede rescindente. L’ordinanza impugnata è annullata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione personale, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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