Disobbedienza militare aggravata e insindacabilità dell’ordine non manifestamente criminoso (Cass. pen. Sez. I n. 25798 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disobbedienza aggravata, il militare è tenuto a eseguire l’ordine impartito dal superiore gerarchico e non può sindacarne la legittimità al di fuori dei soli casi in cui l’ordine sia diretto contro le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione integri manifestamente reato. Il collegamento funzionale tra ordine e servizio, affermato dalla Corte cost. ord. n. 39 del 2001, esclude che il prestigio del superiore rilevi in sé, dovendo l’ordine trovare causa nell’interesse del servizio o della disciplina. La circostanza che l’inferiore rivesta incarichi speciali, come le competenze in materia di sicurezza delle comunicazioni, non lo esonera dall’obbligo di ottemperare: egli deve eseguire l’ordine e, ove ritenga di non dipendere da quel superiore, informare senza indugio il proprio superiore diretto.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Esercito, comandante di una compagnia trasmissioni, veniva tratto a giudizio dal Tribunale Militare di Roma per disobbedienza aggravata e continuata. Il superiore gerarchico aveva disposto che le pratiche tecnico-amministrative e logistiche gli fossero preventivamente sottoposte prima della trasmissione ad enti esterni al battaglione. L’ordine, impartito in via generale e poi specifica mediante ripetute comunicazioni, veniva disatteso in cinque occasioni tra il novembre e il dicembre 2022.
Il Tribunale Militare condannava l’imputato alla pena di tre mesi di reclusione militare, con sospensione. La Corte Militare di Appello di Roma confermava la decisione. L’ufficiale ricorreva per cassazione deducendo tre motivi: erronea applicazione della norma incriminatrice, mancata assunzione di prova documentale decisiva e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla disposizione incriminatrice e richiama la Corte cost. ord. n. 39 del 2001, che individua nel corretto funzionamento dell’apparato militare, e non nel prestigio del superiore, l’oggetto della tutela. L’ordine deve dunque trovare fondamento nell’interesse del servizio o della disciplina.
Su questa base la Corte rigetta il primo motivo, rilevandone il carattere meramente ripropositivo. Le due decisioni di merito hanno accertato che l’ordine impartito era inerente al servizio, funzionale alla programmazione e alla razionalizzazione dei bisogni delle unità operative. Le speciali competenze in materia di sicurezza della rete di comunicazione non determinavano alcun disallineamento gerarchico: verso l’esterno la linea di comando restava quella ordinaria, mentre l’ufficiale poteva agire autonomamente solo per le questioni relative alla sicurezza della rete a lui affidata. Le comunicazioni contestate rientravano invece nell’ordinario ambito degli approvvigionamenti di beni e servizi.
Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il diniego di acquisizione della documentazione regolamentare è stato correttamente motivato, perché la conoscenza di quei contenuti nulla avrebbe aggiunto all’istruttoria, vertendo le comunicazioni su profili logistici e non sulla sicurezza e segretezza delle comunicazioni.
Quanto al terzo motivo, la Corte ricostruisce in modo unitario le linee della decisione impugnata, trattandosi di doppia conforme. Il contenuto dell’ordine iniziale e la sua reiterazione risultano accertati con certezza sulla base dei documenti richiamati dal giudice di primo grado. A fronte di ciò, alla Corte di appello era consentito soffermarsi sui soli aspetti di diritto.
La Corte conferma inoltre l’analisi dell’elemento soggettivo: l’errore in cui l’imputato assume di essere incorso non è qualificabile come inevitabile, alla luce del quadro normativo di riferimento. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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