Riparto del prelievo sui giochi e giurisdizione sulle note dei concessionari (TAR Lazio n. 3329 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento delle note con cui i concessionari addebitano pro quota ai gestori degli apparecchi il prelievo erariale sui giochi è devoluta al giudice ordinario, integrando un rapporto di matrice privatistica estraneo al rapporto concessorio. Il decreto direttoriale che effettua la ricognizione numerica degli apparecchi e ripartisce il contributo tra i concessionari in proporzione agli apparecchi censiti si mantiene nei limiti della norma primaria. Le questioni di legittimità costituzionale del prelievo sono manifestamente infondate: la legge disciplina presupposto, quantum e criteri di riparto esterno e interno alla filiera, e la scelta di parificare apparecchi Awp e Vlt non supera i limiti della discrezionalità legislativa.
Il Fatto
Una società attiva nel noleggio di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), Tulps impugnava, davanti al TAR Lazio, il decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, con cui era stata data attuazione all’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014, nonché le note con cui due concessionari avevano ribaltato pro quota alla società il contributo di 500 milioni di euro.
Il decreto aveva ripartito il contributo tra i concessionari in proporzione al numero di apparecchi censiti, cumulando Awp e Vlt, e aveva previsto il versamento in due tranches. Il giudizio, sospeso in via facoltativa in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato sul medesimo decreto, giungeva a decisione dopo la pubblicazione delle sentenze d’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di reiterata sospensione del giudizio, nonostante la pendenza dei ricorsi per cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato, richiamando il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. Rigetta altresì la richiesta di CTU sull’impatto del prelievo sui bilanci, per difetto di rilevanza: il tema esula dal thema decidendum, non essendo stata allegata alcuna prova di insostenibilità.
Sul primo profilo, il Tribunale rileva che obbligati al riversamento verso l’Erario sono i concessionari, i quali poi addebitano il dovuto agli operatori di filiera nei rapporti interni. Tali rapporti conservano impronta privatistica e contrattuale, restando estranei al rapporto concessorio. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, esclusa l’operatività dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto al decreto direttoriale, le censure non sono condivise. La norma primaria imponeva all’Agenzia unicamente la ricognizione numerica degli apparecchi e la fissazione delle modalità di versamento, senza autorizzarla ad attribuire un carico differenziato tra Awp e Vlt. Il provvedimento si è dunque mosso nei limiti della delega, né poteva intervenire sul riparto interno alla filiera, regolato direttamente dalla legge.
Le questioni di costituzionalità sono dichiarate manifestamente infondate. La novella interpretativa di cui all’art. 1, comma 921, legge n. 208/2015 disciplina in modo compiuto presupposto, quantum e criteri di riparto, escludendo il vulnus all’art. 23 Cost. La parificazione tra Awp e Vlt non viola gli artt. 3 e 53 Cost., trattandosi di imposta indiretta straordinaria che assume a presupposto l’idoneità potenziale dell’apparecchio, né ricorrono gli estremi dell’espropriazione di cui all’art. 42 Cost. Quanto all’art. 41 Cost., manca ogni prova del pregiudizio alla libera iniziativa economica.
Nota della Redazione
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