Sospensiva negata per interesse pubblico al transito pedonale e SCIA non veritiera (TAR Puglia n. 349 del 18.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela di una SCIA e il conseguente ordine di ripristino dei luoghi possono essere assoggettati a tutela cautelare solo ove ricorrano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In sede di bilanciamento, l’interesse pubblico alla fruizione di un’area destinata a collegamento pedonale prevale sul pregiudizio patrimoniale del privato, allorché l’esecuzione dell’ordine di rimozione sia agevolmente reversibile e il danno lamentato risulti contenuto e risarcibile per equivalente. La mancata indicazione, nella segnalazione, di una servitù di transito risultante dall’atto di acquisto integra un elemento di non veridicità della dichiarazione del privato, rilevante ai fini della valutazione del fumus.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area in catasto al Comune di Bari, presentavano una SCIA per la delimitazione della propria proprietà privata. Il Comune avviava il procedimento di annullamento in autotutela, contestando l’insussistenza dei presupposti dichiarati, e successivamente adottava il provvedimento di annullamento della SCIA con ordine di messa in pristino dei luoghi.

Avverso tali atti i ricorrenti proponevano ricorso, chiedendo anche l’accertamento del diritto di accesso agli atti e l’archiviazione del procedimento. Dopo la formale rinuncia alla domanda cautelare in vista dell’udienza di merito, il Comune trasmetteva gli atti per l’esecuzione in danno delle opere, a seguito del verbale di inottemperanza all’ordine di ripristino. I ricorrenti proponevano allora motivi aggiunti e una nuova istanza di sospensione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia preliminarmente rileva che il provvedimento di annullamento della SCIA e l’ordine di ripristino non hanno mai cessato di produrre effetti, avendo i ricorrenti rinunciato formalmente alla domanda cautelare all’udienza di gennaio 2026. La nuova richiesta di sospensione è motivata tautologicamente, individuando tra le diverse giustificazioni anche la vicinanza temporale dell’udienza pubblica.

Quanto al fumus boni iuris, il Collegio osserva che la SCIA potrebbe fondarsi su una dichiarazione del privato non pienamente rispondente al vero in ordine all’insussistenza di vincoli sull’area. L’atto di acquisto del 2022, con cui i ricorrenti sono divenuti titolari del fondo, richiamava già la servitù di transito costituita nel 1958, circostanza che sembra rientrare nella disponibilità conoscitiva della parte sin dal momento dell’acquisto e che non risulta indicata nella segnalazione.

Il richiamo al certificato di destinazione urbanistica del 2024 non appare decisivo in senso contrario, trattandosi di certificazione attinente alla disciplina urbanistica generale di zona, distinta dai pesi di natura privatistica o di uso pubblico gravanti sul singolo bene in forza dei titoli di provenienza.

In relazione al periculum in mora, il Tribunale procede al bilanciamento degli interessi. Da un lato, i lavori eseguiti risultano agevolmente rimovibili e ripristinabili senza particolare complessità tecnica o economica; dall’altro, l’interesse pubblico alla fruizione dell’area come collegamento pedonale al mare è destinato a intensificarsi nella stagione estiva. Tale interesse, quantunque descritto in termini generali dall’Amministrazione, è preferito rispetto al pregiudizio contenuto e reversibile del privato. Il diritto al risarcimento dei costi documentati per la demolizione è comunque azionabile in caso di vittoria nel giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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