Riparto spese lavori su solai tra immobili sovrastanti va alla Sezione tabellare (Cass. civ. Sez. III n. 5659 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 1125 cod. civ., nel caso di più immobili sovrastanti, integra una significativa questione di competenza tabellare interna alla Corte di cassazione. Quando il ricorso investe una siffatta questione interpretativa, il Collegio investito non la decide ma trasmette gli atti alla sezione tabellarmente competente. Il principio non attiene al merito del riparto delle spese per i lavori sui solai, bensì alla corretta allocazione della competenza funzionale all’interno dell’ufficio di legittimità.

Il Fatto

La proprietaria di un appartamento in un edificio agiva in giudizio contro gli acquirenti di due unità soprastanti, per ottenere il risarcimento del danno asseritamente cagionato all’immobile da lavori di ristrutturazione eseguiti dai proprietari precedenti. Nel rogito di vendita i danti causa avevano dato atto di avere già ricevuto richieste risarcitorie dalla stessa, riducendo il prezzo a fronte dell’assunzione degli oneri economici conseguenti.

I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale, deducendo il comportamento ostruzionistico dell’attrice, che avrebbe impedito la messa in sicurezza dell’edificio, oggetto di un’ordinanza comunale che aveva vietato l’uso di tre appartamenti. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale; la Corte di appello riformava la decisione, accogliendo la domanda attorea di rimborso della quota dei sondaggi e respingendo la riconvenzionale. I soccombenti ricorrevano per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Sez. III non ne esamina il merito. Il Collegio rileva che il primo motivo, in particolare, pone una significativa questione afferente alla corretta interpretazione dell’art. 1125 cod. civ., nel caso di plurimi immobili sovrastanti.

Il nodo interpretativo attiene alla misura dell’eguale riparto delle spese. Occorre stabilire se, in presenza di più cespiti sovrastanti, la suddivisione vada operata per il numero dei cespiti oppure per metà tra l’immobile sottostante e quelli superiori, a loro volta tenuti in parti eguali tra loro.

La rilevanza della questione, secondo la Corte, non consente la decisione da parte della Sezione investita. Essa integra, infatti, una questione di competenza tabellare che impone la trasmissione degli atti alla Seconda Sezione civile di questa Corte.

Il ricorso è pertanto trasmesso, con la conseguenza che la Sezione terza non si pronuncia né sui restanti motivi né sulla regolazione delle spese di legittimità, restando ogni valutazione devoluta all’organo dichiarato competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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