Allegazione sufficiente nella responsabilità sanitaria anche senza indicare specifici profili tecnici (Cass. civ. Sez. 3 n. 284 del 06.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di responsabilità sanitaria, l’onere di allegazione deve essere commisurato alla concreta possibilità del danneggiato di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda. Per individuare le ragioni della domanda è pertanto sufficiente l’allegazione di una patologia che si assuma causalmente correlata alla prestazione sanitaria, senza necessità di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore. L’accertamento del rapporto causale deve essere compiuto rispetto alla complessiva prestazione sanitaria, e il nesso può essere affermato anche quando non sia possibile individuare ex ante quale specifico segmento abbia determinato il danno. Lo svolgimento da parte del consulente d’ufficio di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito non determina di per sé la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, quando le parti abbiano comunque potuto interloquire.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui i figli di un paziente deceduto in ospedale avevano convenuto l’Azienda sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni, iure proprio ed iure hereditatis, per la morte del padre, avvenuta dopo una caduta durante il ricovero. Gli attori imputavano il decesso a malpractice medica, richiamando la relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo che aveva ricondotto l’evento a un ritardo diagnostico. Il Tribunale, accertata la responsabilità dell’Azienda, aveva condannato quest’ultima al risarcimento in favore dei quattro figli. La Corte d’appello di Trieste aveva rigettato l’impugnazione della struttura sanitaria, che proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando l’extrapetizione per il recepimento di questioni accertate autonomamente dal consulente tecnico d’ufficio e non prospettate dalle parti.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sul dedotto vizio di extrapetizione per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., rigettandoli in quanto infondati.

La Corte ha chiarito che l’onere di allegazione nella responsabilità sanitaria è correlato alla concreta possibilità del danneggiato di conoscere gli aspetti tecnici della vicenda: la parte può limitarsi ad allegare una patologia che assume causalmente collegata alla prestazione sanitaria complessivamente considerata, senza dover preventivamente individuare i singoli profili di colpa, che solo gli esperti del settore possono enucleare. Tale principio, già affermato da precedenti giurisprudenziali richiamati dal collegio, comporta che la domanda non è nuova quando, all’esito della consulenza, emergano profili di colpa ulteriori rispetto a quelli allegati.

Quanto alla dedotta nullità della CTU, la Suprema Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva indicato quando e come avesse tempestivamente eccepito il vizio nel corso del giudizio di merito. In ogni caso, le considerazioni tecniche del consulente che esulino dal quesito non determinano la nullità della consulenza quando alle parti sia stata assicurata la possibilità di interloquire, restando assorbito l’operato del consulente in quello del giudice, che valuta la relazione con il proprio prudente apprezzamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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