Riparto tra tribunale ordinario e sezione agraria è questione di competenza (Cass. civ. Sez. III n. 33678 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riparto di competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce questione di competenza, e non mera distribuzione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario. Ne deriva l’applicabilità dello statuto di disciplina degli artt. 38 e seguenti cod. proc. civ., anche quanto al modo e al tempo di deduzione della relativa questione, con conseguente tardività dell’eccezione sollevata soltanto con le note conclusive del giudizio di prime cure. Nel giudizio di legittimità, l’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., letto alla luce delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), impone la trascrizione essenziale degli atti processuali e dei documenti richiamati: la radicale omissione ne determina l’inammissibilità del motivo.
Il Fatto
L’azienda agricola controricorrente conviene in giudizio la società affittuaria per ottenere la risoluzione del contratto di affitto di terreni con fabbricati rurali, per mancato pagamento di due annualità del canone, oltre al risarcimento dei danni e alla restituzione delle attrezzature. La convenuta eccepisce l’inadempimento della concedente per mancata liberazione del fondo e propone domanda riconvenzionale risarcitoria, chiedendo la chiamata in causa di due terzi, ai quali imputa l’interramento dei rifiuti.
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Brescia, sezione specializzata agraria, dichiara risolto il contratto per l’operare della clausola risolutiva espressa e ordina il rilascio degli immobili. L’appello immediato della società affittuaria è respinto dalla Corte di Appello di Brescia. Propone allora ricorso per cassazione la società, con cinque motivi; resiste la controricorrente.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la qualificazione del riparto tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria come questione di competenza, sostenendo trattarsi di diversità di rito non soggetta a decadenza. La Corte ritiene il motivo non superabile al vaglio dell’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.: per fermo convincimento di nomofilachia, mai posto in dubbio, quel riparto integra una questione di competenza (tra le altre, Cass. n. 17502 del 2010; Cass. n. 10508 del 2015; Cass. n. 30350 del 2017; Cass. n. 9781 del 2022; Cass. n. 15486 del 2023). Ne discende l’applicabilità degli artt. 38 e seguenti cod. proc. civ., anche in punto di modo di deduzione in giudizio.
Il secondo motivo, che lamenta violazione delle norme sui contratti agrari e sul riparto degli oneri probatori, è inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto alla qualificazione del rapporto, la ricorrente richiama genericamente l’atto di appello senza trascriverne il contenuto, violando il principio di specificità sancito dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ.. La Corte richiama le indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia) e i precedenti Cass. n. 6524 del 2023, Cass. n. 8117 del 2022 e Cass. n. 3612 del 2022: l’onere allegativo impone la trascrizione essenziale degli atti e documenti richiamati, contemperando la semplificazione dello scrutinio con la funzione nomofilattica.
La seconda doglianza sollecita in realtà un riesame delle risultanze documentali e una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, attività estranea al giudizio di legittimità. Il motivo è inoltre privo di specificità rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Il terzo e il quarto motivo prospettano l’omesso esame di fatto decisivo. Il terzo è inammissibile per la medesima deficienza espositiva: la ricorrente non riferisce quando, come e dove abbia devoluto al giudice di appello il fatto lamentato. Il quarto è infondato: la presenza di rifiuti nel terreno è stata apprezzata come circostanza non integrante un inadempimento dell’affittante idoneo a ridurre il godimento del bene, essendo riscontrato l’utilizzo dell’immobile come ricovero di animali.
Il quinto motivo contesta la correzione dell’errore materiale della sentenza di primo grado, disposta dalla Corte di appello in assenza di richiesta. La censura è inammissibile: la ricorrente non riproduce il contenuto degli atti del giudizio di appello, non consentendo lo scrutinio di merito; e l’atto di appello, puntualmente trascritto nel controricorso, conteneva la sollecitazione alla correzione. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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